1. Nelle aree di produzione agricola, fermo restando quanto previsto all'art. 35 della L.R. 36/97, sono consentite:
a) le attività agricole di coltivazione, di mantenimento dei terreni, di allevamento, di miglioramento fondiario e adeguamento dei siti a fini produttivi agricoli anche attraverso la realizzazione di terrazzamenti, nonché quelle di recupero delle aree incolte o degradate. Per quanto riguarda il cambio di coltura degli oliveti si rimanda a quanto previsto dalla L.R. n. 60/93 e s.m.;
b) le attività connesse all'agricoltura, comprese quelle di trasformazione e commercializzazione dei prodotti aziendali;
c) le attività di fruizione ricreativa del territorio per attività di tipo: sportivo all'aria aperta, didattiche; naturalistiche; del turismo verde e del tempo libero;
d) la realizzazione di strade a fondo naturale di accesso ai fondi e alle abitazioni è ammessa a condizione sia oggettivamente dimostrata l’assenza di altre strade di accesso esistenti o possibilità di accesso alternative. Esse dovranno avere larghezza non superiore a ml. 2,50 con esclusione delle piazzole di scambio o manovra e degli allargamenti dei tornanti e il tracciato delle stesse dovrà essere definito in modo da rendere minimo l’impatto sulle forme del paesaggio, riducendo al minimo indispensabile la lunghezza dei tracciati, la demolizione di manufatti di interesse storico-ambientale quali muri di contenimento in pietra, ed evitando in ogni caso l’intervento su o in prossimità di sentieri e di gradonate pavimentate in pietra e dotate di muri di bordo in pietra; gli eventuali nuovi muri di contenimento delle strade non potranno superare i 2,00 ml di altezza e dovranno essere rivestiti in pietra locale secondo le tessiture murarie a letti orizzontali tradizionale. Le opere di contenimento, laddove nel contesto di intervento non preesistano terrazzamenti con murature in pietra tradizionali, potranno essere effettuate utilizzando tecniche di ingegneria naturalistica. Tali interventi dovranno comunque essere realizzati in modo da conseguire la piena omogeneità dell’assetto finale con le caratteristiche paesistico-ambientali del contesto. Su entrambi i cigli della strada e lungo tutto il tracciato dovranno inoltre essere previste piantumazioni di alberi e arbusti scelti nelle essenze locali, il cui sesto di impianto dovrà essere funzionale al corretto sviluppo delle specie scelte.
e) le attività agrituristiche, turistico-ricettive - queste purché con funzione accessoria, da disciplinarsi tramite convenzione, a quella agricola e di presidio -, di ristorazione, culturali e per il tempo libero;
f) le opere di consolidamento dei terreni e dei muri a secco di contenimento;
g) le opere di regimazione idraulica e le opere idraulico forestali, comprese quelle di bonifica montana che rientrano all'interno delle norme previste al capo II della L.R. n. 22/84 così come modificata dalla L.R. n. 39/85;
h) le infrastrutture e impianti di pubblico interesse quali: le reti di comunicazione e telecomunicazione, di trasporto energetico, di acque potabili e irrigue, di acque luride ecc. non localizzate nella cartografia del PUC. Risultano tali anche gli impianti di irrigazione e di accumulo dell'acqua per uso agricolo, naturalistico e antincendio, ovvero tutte quelle opere (private e pubbliche) miranti alla captazione, raccolta, accumulo e distribuzione delle acque meteoriche e sorgive, con finalità rivolte all'irrigazione delle coltivazioni, per la riqualificazione e valorizzazione naturalistica, per prevenire e combattere gli incendi. Sono assimilate alle infrastrutture ed impianti di pubblico interesse le "monorotaie" per il trasporto dei prodotti dell'agricoltura;
i) la costruzione di serre come definite all'art. 1 della L.R. n. 17/76 e i tunnels (strutture mobili di protezione generalmente con copertura in materiale plastico flessibile) con rapporto di copertura fondiaria (Rc) = 30%.
2. Per i nuovi impianti colturali non è prevista la richiesta di autorizzazione comunale nel caso non si produca modificazione dei siti. Negli altri casi l’autorizzazione comunale è ottenibile attraverso la presentazione di un Piano Aziendale di Miglioramento Agricolo Ambientale (PAMAA) corredato dai necessari elaborati progettuali che individuino graficamente il tipo di intervento modificativo previsto e le relative opere di consolidamento e regimazione. Ogni variazione colturale realizzata comporta il cambio di qualità catastale dei terreni.
3. L’edificazione di manufatti tecnici, secondo i parametri di cui al successivo comma 5, a condizione che siano connessi con lo svolgimento di una specifica attività agricola a titolo principale (quale: coltivatore diretto, imprenditore agricolo o azienda agricola), anche integrata con attività di tipo agrituristico, e comunque subordinatamente al recupero dei fabbricati esistenti nell'azienda.
4. Fermo restando quanto previsto dall’art. 35 comma 3 della L.R. 36/’97, ai fini della tutela dell’integrità fisica, dell'identità culturale del territorio collinare e del paesaggio agrario, della valorizzazione delle risorse ambientali e della riduzione del consumo di suolo, l’ampliamento a scopo abitativo di edifici residenziali esistenti è ammesso subordinatamente allo svolgimento di attività connesse con il mantenimento, il recupero e la valorizzazione del territorio agricolo e boschivo e la salvaguardia idrogeologica del suolo. Gli ampliamenti sono pertanto consentiti alle seguenti condizioni:
a) per gli edifici ricadenti nell’ambito delle “aggregazioni edilizie in territorio extraurbano” di cui alla tavola P9:
- Sul massima conseguibile per ogni unità tipologica a destinazione abitativa esistente pari a 250 mq, con un numero massimo conseguibile di tre unità abitative;
- H massima ml. 7,00;
b) per gli altri edifici:
- Sul massima conseguibile: 150 mq per ogni unità tipologica nel caso preesista una sola unità abitativa; 250 mq per ogni unità tipologica ad uso abitativo esistente nel caso in cui preesistano più unità abitative, essendo in quest’ultimo caso comunque ammesso il raggiungimento di tre unità abitative;
- fermi restando i vincoli e le procedure di cui al D.Lgs. 42/2004, nel caso di edifici ricadenti in zone identificate ANIMA o ANICE nell’assetto insediativo del livello locale del PTCP o nel caso di edifici localizzati in ambiti di crinale, gli interventi di ampliamento dovranno essere preordinati a migliorare l'inserimento degli edifici esistenti nel contesto paesistico-ambientale e progettati in modo da mantenere sostanzialmente inalterati i caratteri paesistico-ambientali dell’ambito di intervento; in particolare nella definizione degli interventi dovrà essere salvaguardata la percezione paesistica dei profili di crinale;
- nel caso di edifici classificati con modalità operativa A3, fatto salvo quanto previsto all’art.12 comma 5 e comma 7 delle presenti norme, la superficie utile lorda conseguibile in ampliamento potrà essere realizzata, nei limiti e con le modalità e criteri definiti al presente articolo, attraverso l’edificazione in una sola unità tipologica autonoma facente parte dello stesso Sub-OTE, purché la stessa non determini la realizzazione di una nuova strada di accesso indipendente rispetto all’edificio esistente;
- Rapporto minimo tra superficie di territorio da asservire e coltivare attraverso PAMAA e Sul complessiva (esistente e in progetto) pari a 120 mq di Sf ogni mq di Sul;
- H massima ml. 7,00;
- Predisposizione di uno o più PAMAA da realizzarsi nell'arco massimo di anni 3 distintamente riferiti a ciascun diverso soggetto richiedente per ciascuna unità abitativa esistente e in progetto, mediante asservimento di una superficie fondiaria minima in proprietà, espressa in ettari (Ha), non interessata da precedenti asservimenti, necessaria ai fini dell’ampliamento e stabilita per ciascuna unità abitativa in base alle diverse tipologie colturali in atto o previste alla fine della realizzazione del PAMAA, come di seguito indicata:
Tipo di colture in atto o a fine realizzazione PAMAA
Superficie a coltura in Ha. al netto delle tare
Ortoflorovivaistico permanente anche con serre e tunnel 0,8
Vigneto e frutteto specializzato 1,0
Oliveto specializzato 1,0
Oliveto - vigneto 1,0
Seminativi, Seminativi arborati 4,0
Prati e pascoli, Coltivi abbandonati 8,0
Bosco 10,0
Se nell'azienda in esame i tipi di coltura sono più di uno la verifica consiste nella somma dei rapporti tra superfici utili a coltivazione e la rispettiva superficie di soglia. E' raggiunta la superficie di soglia aziendale quando la somma dei diversi rapporti, per singole tipologie di coltura, è uguale a 1. Analoga verifica può essere fatta anche in termini percentuali: si individua il valore % della superficie utile effettivamente coltivata, rispetto a quella in tabella, si esegue la somma delle diverse % e se il valore eguaglia o supera il 100% la superficie aziendale risulta idonea rispetto ai valori fissati.
- fermi restando i vincoli sovraordinati e le procedure pertinenti il taglio boschivo, i suoli identificati come “Territorio agricolo in stato di abbandono” sulla tavola P9, laddove nell’ambito degli stessi le condizioni di degrado (da documentarsi con elaborati grafici e fotografici a corredo delle istanze) siano tali da rendere necessarie operazioni di esbosco di essenze arboree infestanti, se ricondotti alle tipologie colturali sopra indicate possono concorrere in misura maggiorata del 10% alla determinazione delle superfici territoriali minime richieste.
- alla costituzione del complesso aziendale sono ammessi anche i lotti non contigui facenti parte dello stesso Sub-OTE (Tav. B.4 del precedente Art. 2) anche se ricadenti in diverso ambito extraurbano purché presentino tipologie colturali in atto o previste alla fine della realizzazione del PAMAA. Deve considerarsi contiguo il lotto di proprietà ancorché sia diviso da altra destinazione. L'intera superficie agricola oggetto di computo per la realizzazione della nuova unità abitativa deve comunque risultare libero da vincoli di asservimento. In ogni caso la concessione edilizia viene rilasciata previo la stipula con il Comune di una convenzione che preveda a carico del concessionario quanto indicato alle lettere a, b, c, d comma 6 art. 35 della L.R. n. 36/97.
- Nell’ambito delle superfici territoriali asservite:
- dovrà essere predisposta una verifica ed eventuale progetto di sistemazione idrogeologica estesa all’intero compendio, corredato dei necessari elaborati;
- dovranno essere chiaramente individuate, mediante specifici elaborati, le azioni manutentive e conservative dei caratteri paesaggistici del territorio interessato, da garantire con continuità nel tempo, con particolare riferimento agli assetti e alle tipologie colturali, agli eventuali terrazzamenti e relative murature a secco in pietra, ai percorsi pubblici e interpoderali e ai corpi idrici esistenti.
A tal fine, il progetto edilizio e il PAMAA dovranno essere integrati con l’impegno, da disciplinare in convenzione, al recupero, alla manutenzione e alla pulizia con continuità nel tempo, nell’ambito del Sub-OTE di riferimento:
a) di percorsi individuati nella tavola P9 nella misura di 0,8 metri lineari ogni metro quadrato di Sul complessiva (esistente e in ampliamento)
b) dei terrazzamenti e delle relative murature in pietra esistenti nella superficie territoriale oggetto di asservimento;
c) di corsi d’acqua, oltre quelli che attraversano o siano a confine con le superfici territoriali da asservire, nella misura di 0,2 metri lineari ogni metro quadrato di Sul complessiva (esistente e in ampliamento) .
- art. 22 lettere a) e c), laddove ciò sia ammesso dalla disciplina dell’assetto vegetazionale del PTCP e sia compatibile con le vigenti norme in materia di difesa del suolo, le istanze edilizie dovranno essere corredate delle pertinenti autorizzazioni preventive delle autorità competenti;
Qualora ai fini dell’attuazione del PAMAA sia richiesto il taglio di superfici boscate di territorio comunque individuate nell’ambito del territorio extraurbano, ad esclusione dell’- Qualora gli interventi di recupero, manutenzione e pulizia contemplati ai punti precedenti ricadano in zona SIC o in aree sensibili che facciano parte ella Rete Ecologica Ligure, gli stessi dovranno rispettare per modalità e tempi di attuazione le esigenze ecologiche delle specie target per cui tali zone di tutela sono state istituite, facendo in ogni caso riferimento alle cautele contenute nelle delibere di giunta regionale DGR n.126/2007, 1687/2009, 1507/2009 che si esprimono sulla salvaguardia della biodiversità.
5. Gli interventi di ampliamento previsti al precedente comma non potranno essere attuati per gli edifici realizzati dopo l’entrata in vigore del PUC;
6. La nuova edificazione di manufatti tecnici, subordinata ai requisiti di cui al precedente comma 3, è ammessa alle seguenti condizioni:
- su presentazione di un PAMAA su terreni liberi da precedenti asservimenti, da realizzarsi nell'arco massimo di anni 3. Al termine del terzo anno il Comune effettuerà controlli sullo stato di attuazione del PAMAA;
- superficie massima dei locali fuori terra o interrati misurata al netto delle murature perimetrali , sulla base della superficie colturale in atto o a fine PAMAA, secondo i parametri di superficie netta di seguito riportati:
Tipo di colture in atto o a fine realizzazione PAMAA
Sup. colturale di riferimento in Ha. (Sc)
Superficie locali max. in mq./per tipologia colturale (Sl)
Sl Sc
Ortoflorovivaistico permanente anche con serre e tunnel 0,8 100
Vigneto e frutteto specializzato 1,0 100
Oliveto specializzato 1,0 100
Oliveto - vigneto 1,0 100
il calcolo della superficie in annessi agricoli spettante ad una azienda con ordinamento colturale misto consiste nella somma delle diverse superfici proporzionali corrispondenti al peso percentuale di ogni singola tipologia colturale aziendale.
- altezza massima di 2,40ml,
- rapporto di aeroilluminazione non superiore a 1/16;
- copertura a capanna o ad una sola falda,
- sviluppo in pianta rettangolare;
7. Nelle aziende che non raggiungono i minimi dimensionali è consentita la costruzione “una tantum” di manufatti tecnici, se non sono già esistenti, purché connessi alla conduzione del fondo sulla base di una relazione che descriva lo stato delle colture asseverata da tecnico abilitato, rispettando le seguenti disposizioni:
- lotto edificatorio minimo mq. 1.000 (proprietà contigua o separata da strada o con due lotti non contigui distanti non più di ml. 50 misurati in linea d’aria);
- n. 1 manufatto per complesso aziendale;
- superficie netta max mq. 16 se interrata; mq. 12 se fuori terra. Per lotti maggiori di mq. 1.500 è previsto l’applicazione di un indice di 0,01 mq/mq e, comunque con una SUL massima di mq. 24;
- H massima ml. 2,40.
- rapporto di aeroilluminazione non superiore a 1/16;
8. Sugli edifici residenziali esistenti è ammesso l'intervento fino alla ristrutturazione edilizia di cui al precedente Art. 6 per ogni unità abitativa esistente alla data di adozione del Preliminare di PUC alle seguenti condizioni e con le seguenti limitazioni:
- sugli edifici A2 o A3 disciplinati dagli artt. 11 lettera c) e 12 comma 5 e fermo restando il disposto di cui all’art.12 comma 7, le opere consentite nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia non potranno prevedere la demolizione dell’edificio esistente;
- nei casi di ristrutturazione edilizia r2, su presentazione di una relazione agronomica che dimostri
la coltivazione ed il mantenimento di tutto il terreno in proprietà, e comunque nella misura minima
di 1500 mq, facente parte dello stesso Sub-OTE in cui ricade l’edificio.
La ristrutturazione r4 sui fabbricati diversi da quelli individuati come A2 e/o A3 e sui manufatti agricoli legittimamente esistenti è consentita esclusivamente per esigenze connesse all'impossibilità
di recuperare staticamente le strutture del fabbricato o di mantenere i materiali in quanto impropri. Tale intervento deve comunque essere finalizzato alla restituzione di un nuovo fabbricato congruente con le tipologie e i materiali del luogo. In casi particolari i manufatti agricoli di cui sopra possono essere accorpati in un unico manufatto purché non eccedano i mq. 24 ed i lotti di proprietà siano asserviti a scopo agricolo. In ogni caso qualora interventi di ristrutturazione edilizia riguardino edifici in muratura portante, l’assentibilità delle opere edilizie per essi previste è subordinata alla preventiva valutazione da parte del Comune degli eventuali specifici caratteri di valore storico-architettonico presenti, volta a definire limitazioni delle categorie di intervento o prescrizioni di natura progettuale al fine di assicurare la tutela e la conservazione degli elementi di valore o la coerenza degli interventi con gli aspetti tipologici dominanti. In questi casi il progetto deve essere corredato degli elaborati di cui al punto 7 del precedente Art.12. E' ammesso il cambio della destinazione d'uso ad attività turistiche ricettive e di ristorazione; è altresì ammesso il cambio d’uso ad attività di commercializzazione di prodotti agricoli tal quali e prodotti agricoli trasformati, purché la relativa Sul non superi 100 mq. In tali casi dovrà essere garantito l’asservimento ad uso agricolo del terreno in proprietà. Sugli edifici esistenti non sono ammessi interventi che comportino l’incremento del numero di unità immobiliari, se non attraverso l’asservimento ad uso agricolo di una quota di terreno in proprietà, da destinare a coltivazione mediante PAMAA, per ognuna delle unità immobiliari derivanti dal frazionamento, nella proporzione di 100 mq ogni mq di Sul. La dimensione minima delle unità ricavabili dal frazionamento è fissata in 75 mq.
Gli interventi di ristrutturazione edilizia su edifici esistenti realizzati in ragione di PAMAA sono ammessi a condizione che sia verificato, mediante presentazione di una relazione asseverata integrata da documentazione fotografica di insieme e di dettaglio, lo stato di coltivazione e di manutenzione delle colture e degli assetti del suolo come previsto dal PAMAA stesso.
9. Per i fabbricati esistenti non residenziali, dismessi e non funzionali all’attività agricola è ammesso l'intervento fino alla ristrutturazione edilizia. I manufatti ad uso agricolo individuati come edifici A3 e quelli che, su presentazione della documentazione di cui all’art.12 comma 7 e in base al parere della commissione per il paesaggio, risultassero ad essi assimilabili in quanto qualificati da caratteri costruttivi e tipologici che ne evidenzino valore storico-testimoniale ed ambientale, sono assoggettati ad interventi di restauro. In tali casi, subordinatamente alla preventiva presentazione ed attuazione dell’intervento di restauro, e alla redazione di una relazione agronomica che assicuri la coltivazione di terreno nella proporzione di 70 mq per ogni mq di Sul complessiva (esistente e di nuova edificazione), la relativa Sul esistente potrà essere edificata in una nuova unità tipologica autonoma con destinazione d’uso agricola e altezza massima pari a ml.2,40 nell’ambito dello stesso Sub-OTE. L’eventuale mutamento della destinazione d’uso di manufatti ad uso agricolo a scopo residenziale e l’eventuale ampliamento, è ammesso se nella proprietà non sono presenti altre unità abitative, secondo i criteri di cui al precedente art. 5 secondo e terzo comma , purché siano connessi ad un lotto di terreno proporzionale al rapporto di Uf di 0,01 e a condizione che venga raggiunta una Sul minima di mq. 75 riferita alla singola unità tipologica. Sono inoltre ammesse le destinazioni per locande e servizi di ristorazione; in questi casi, ferme restando le possibilità, le condizioni e le modalità di ampliamento definite all’art.26 comma 5 delle presenti norme, è comunque necessario l’asservimento alla coltivazione, corredato di relazione agronomica, di una quota di terreno proporzionale alla Sul esistente, nella misura di 50 mq di terreno per ogni metro quadrato di Sul.
10. Per i fabbricati adibiti ad attività commerciale, artigianale e di servizio è ammesso l'intervento fino alla ristrutturazione edilizia nelle medesime modalità di cui al punto precedente. E' ammesso il cambio di destinazione d'uso a scopo residenziale nel caso in cui l'esercizio sia connesso alla residenza del titolare, ad esercizi di ristorazione e locanda.
11. E’ ammessa la costruzione di serre come definite all'art. 1 della L.R. n. 17/76 e i tunnels (strutture mobili di protezione generalmente con copertura in materiale plastico flessibile) con rapporto di copertura fondiaria (Rc) = 30%.
12. Fermi restando gli adempimenti relativi ai vincoli sovraordinati, per gli interventi di ampliamento dei fabbricati di cui ai precedenti commi il rilascio del certificato di agibilità è subordinato al preventivo avvio dell’attuazione del relativo PAMAA, da documentarsi anche con fotografie di raffronto dello stato dei luoghi antecedente e successivo. Il mancato completamento delle previsioni del PAMAA e la mancata manutenzione del territorio e delle colture determinano il decadimento del permesso di costruire.