Art. 11 - Emergenze storiche, architettoniche, testimoniali e ambientali

1. Nel PUC sono individuate le emergenze di interesse storico, architettonico e testimoniale, i complessi archeologici e quelle naturalistiche-ambientali che rappresentano la memoria e l’identità culturale e ambientale del territorio comunale. Nell’allegato 1 alle presenti norme sono elencate le emergenze facenti parte delle successive lettere a), b), g. Tali emergenze sono:

a) gli edifici e/o complessi monumentali di valore storico e architettonico

- comprende gli edifici e/o complessi di valore storico e architettonico vincolati ai sensi dell’art. 2 del Dlgs 490/99 e quelli ad esso assimilati;

- sono ammessi gli interventi di manutenzione qualitativa di cui al precedente art. 6, nonché quelli eventualmente prescritti dalla competente Soprintendenza purchè nei limiti di quelli previsti all’art. 6;

- sono ammesse le destinazioni d’uso previste nel rispettivo ambito di appartenenza purché compatibili con i caratteri architettonici e distributivi dell’edificio;

b) i complessi di valore storico e documentario

- comprende le mura urbane e il sistema delle fortificazioni vincolati ai sensi dell’art. 2 del Dlgs 490/99 e quelli ad esso assimilati;

- sono ammessi gli interventi di manutenzione qualitativa di cui al precedente art. 6;

- per i forti sono consentite destinazioni d’uso per servizi pubblici e privati d’uso pubblico U2/2a, U2/2b, U2/4b, U2/5, U2/9, U2/10, U5/1, U5/3 compatibilmente con i caratteri architettonici esistenti;

- nelle aree di pertinenza del sistema delle mura e delle fortificazioni, attraverso la redazione di un PUO, potranno essere previste quote di nuova edificazione per finalità turistiche e di servizio, complementari turistiche, sportivo-ricreative e didattiche, condizionate al contestuale recupero delle strutture esistenti. Il dimensionamento delle nuove strutture deve esprimersi attraverso uno specifico studio di fattibilità economica e sostenibilità ambientale;

c) gli edifici isolati di valore storico, architettonico e/o documentario

- comprende gli edifici isolati di valore storico, architettonico e/o documentario all’esterno del perimetro degli ambiti di conservazione in area urbanizzata di cui al successivo art. 12. Fatta eccezione degli edifici pubblici per i quali si applica la relativa disciplina di zona di cui al successivo art. 24. Le modalità operative degli immobili appartenenti alla presente categoria sono quelle previste per gli edifici classificati A3 di cui al successivo art.12 comma 5; per gli edifici contraddistinti sulla tavola del PUC con apposito simbolo le modalità operative sono le stesse di quelle previste per gli edifici classificati A2 di cui al successivo art.12 comma 5. Nei distretti di trasformazione, per gli edifici espressamente indicati, valgono le previsioni contenute nelle relative schede dell’elaborato P4. Sono ammesse le destinazioni d’uso previste nel rispettivo ambito di appartenenza purché compatibili con i caratteri architettonici e distributivi dell’edificio. Nei confronti della classificazione degli edifici vale il disposto di cui all’art.12 comma 7.

d) i giardini e parchi pubblici di valore ambientale

- comprende i giardini e i parchi pubblici che presentano caratteristiche di architettura dei giardini e/o vegetazionale di valore ambientale;

- fermo restando le previsioni di zona indicate nella tavola del PUC è prevista la conservazione/ripristino delle originarie caratteristiche per quanto riguarda l'aspetto vegetazionale e dell’architettura dei giardini, nonché il restauro delle opere di arredo quali, ad esempio: percorsi; scalinate; balaustre; cancellate in ferro battuto; pergolati; vasi decorativi; grottaglie; ecc.;

e) giardini e parchi di organismi di villa

- comprende i giardini e i parchi che fanno parte di organismi di villa e gli edifici in esse compresi, ad eccezione di quelli individuati dal PUC quali edifici isolati di valore storico, architettonico e/o documentario di cui alla precedente lettera c);

- per i giardini e parchi è prevista la conservazione/ripristino delle originarie caratteristiche per quanto riguarda l'aspetto vegetazionale e dell’architettura dei giardini senza alterare la qualità ambientale dei luoghi, nonché il restauro delle opere di arredo quali, ad esempio: percorsi; scalinate; balaustre; cancellate in ferro battuto; pergolati; vasi decorativi; grottaglie ecc.;

- per gli edifici principali e su quelli pertinenziali non individuati nella precedente lettera c), sono previsti interventi fino alla ristrutturazione edilizia, con esclusione di r4 e r5,  purché coerenti con i caratteri architettonici degli stessi;

- nel caso di un uso turistico dell’area e dell’edificio principale, attraverso la redazione di un PUO potranno essere previste attrezzature complementari turistiche (sale comuni, sale conferenze, servizi di ristorazione, ecc.), e ricettive commisurate alle esigenze dell’attività, prevedendo specifici interventi di mitigazione degli effetti ambientali. Nel caso di costruzione di nuovi posti letto è ammesso il raddoppio della Sul esistente;

f) le gradonate e i sentieri

- comprende l'antica ossatura delle percorrenze come individuata nelle tavole P1 e P9 (Alta Via del Golfo, “Frecce”, gradonate e sentieri);

- sono previsti: interventi di restauro dei muri di contenimento e di bordo e delle pavimentazioni, laddove questi rivestano valore storico-ambientale e comunque quando si tratti di pavimentazioni e muri in pietra, cancellate, balaustre, vegetazione di pregio e simili,conservando le caratteristiche geometriche dei tracciati e delle pendenze;

- I tracciati di tali percorrenze devono ritenersi a tutti gli effetti di uso pubblico. Non sono pertanto ammessi interventi che ne limitino o ostacolino la percorribilità; è comunque vietato trasformare in tutto o in parte i tracciati in strade;

g) le grotte

- è vietato qualsiasi intervento che non sia rivolto al mantenimento delle caratteristiche morfo-geologiche e ambientali.

h) le emergenze storico-ambientali del territorio extraurbano individuate nella tavola P9 quali “Elementi notevoli di valore storico ambientale” per le quali sono previsti esclusivamente interventi di restauro, i Manufatti Emergenti individuati dal PTCP per cui valgono le rispettive norme, nonché le emergenze archeologiche come individuate nel “Documento per il PUC del Comune della Spezia” della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Liguria (Prot. N.1431 – class.34.19.01/3.6 del 7/3/2012), per le quali è necessario il rispetto della legislazione vigente di cui al D. Lgs. 42/2004 e del D. Lgs. 163/2006.