1. Comprende le parti storiche della città che costituiscono documento della storia urbana della Spezia, costruite su tessuti ordinati e regolari e i tessuti storici a sviluppo edilizio aperto, prevalentemente costituite da edifici di importanza storico-artistica e documentaria.
2. In tali ambiti sono sempre ammesse le seguenti destinazioni d’uso comuni: U1/1, U1/2, U2/3, U2/4a, U2/5, U5/1. Lungo il sistema della dorsale urbana, ferma restando la possibilità d'uso residenziale, dovranno essere privilegiate funzioni non residenziali per quegli immobili che esprimono aspetti unitari di impianto architettonico e, perciò, meglio adatti a contenere usi di rappresentanza, attività terziarie e di servizio, nonché l’utilizzazione dei piani terra per destinazioni d’uso commerciali, artigianali di servizio, di servizi pubblici e privati, allo scopo di accentuare la polarità urbana della dorsale.
3. In relazione ai caratteri tipo-morfologici degli insediamenti storici il PUC individua sette sottoambiti di conservazione all’interno dei quali sono previste, oltre alle destinazioni comuni del precedente comma secondo, le seguenti destinazioni d’uso caratterizzanti:
a) centro storico
- comprende la zona del centro storico a sviluppo edilizio chiuso, disposto su tessuti regolari collegati da una rete infrastrutturale continua per poli o percorsi gerarchizzati, caratterizzati da insediamenti di impianto storico a sviluppo edilizio chiuso;
- oltre alle destinazioni comuni sono ammesse le seguenti ulteriori destinazioni d’uso:
a) nucleo storico medioevale: U2/1a, U2/1c, U2/2a;
b) città ortogonale ottocentesca: U2/1a, U2/1c, U2/2a; U2/2b, U2/6c, U2/7, U2/8a, U2/8b, U2/9, U5/2;
c) quartiere operaio Umberto I: U2/1a, U2/1b, U2/2a; U2/2b, U2/6c, U2/7, U2/8a, U2/8b, U2/9, U5/2;
b) tessuto storico "quartiere dei Colli"
- comprende la parte storica della città a sviluppo edilizio aperto con prevalenza di edifici storici a villa, villino e palazzina;
- è previsto il mantenimento delle corti e delle aree private a giardino, il riordino delle aree interstiziali o di margine;
- oltre alle destinazioni comuni sono ammesse le seguenti ulteriori destinazioni d'uso: U2/1a, U2/1b, U2/1c, U2/7, U5/2;
c) nuclei storici periferici
- comprende i nuclei storici periferici di Migliarina, della Chiappa, di Pegazzano, della Scorza, caratterizzati da insediamenti di impianto storico a sviluppo edilizio chiuso;
- oltre alle destinazioni comuni sono ammesse le seguenti ulteriori destinazioni d'uso: U2/1a, U2/1b, U2/1c, U2/2a; U2/2b, U2/6c, U2/7, U2/8a, U2/9;
d) tessuti centrali dei quartieri
- comprende i tessuti di impianto storico in area urbana periferica (Felettino, Canaletto, Fossamastra, Termo, Limone-Melara, Muggiano, Mazzetta, Valdellora, La Pieve, Rebocco e Acquasanta;
- oltre alle destinazioni comuni sono ammesse le seguenti ulteriori destinazioni d'uso: U2/1a, U2/1b, U2/1c, U2/2a; U2/2b, U2/7, U2/8a, U2/9;
e) nuclei storici collinari e costieri
- comprende i nuclei storici collinari di Pitelli, Biassa, Campiglia, S. Venerio, Sarbia e i nuclei storici di Marola e Cadimare;
- oltre alle destinazioni comuni sono ammesse le seguenti ulteriori destinazioni d'uso: U2/1a, U2/1c, U2/2a; U2/7, U2/9;
- nelle aree circostanti l’edificato i lotti liberi da costruzione e quelli non pertinenziali sono assimilati alle aree di filtro di cui al successivo art. 22, primo comma , lettera c);
f) aggregati storici collinari
- comprende i nuclei storici collinari di Carozzo, Isola, Stra, Quercedo, Fornello, Torracca, Foce, Sommovigo, Sant'Anna, Contra, Vignale, Ronco, Cozzano, Coregna, Il Piano, Fabiano alto;
- sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso: U2/1a, U2/2a;
- nelle aree circostanti l’edificato i lotti liberi da costruzione e quelli non pertinenziali sono assimilati alle aree di filtro di cui al successivo art. 22, primo comma , lettera c).
4. Nell’album P6 “Modalità operative e presenza di elementi architettonici degli ambiti di conservazione in area urbanizzata” nei sottoambiti di cui al precedente comma terzo ogni singolo edificio è classificato in funzione del valore storico, architettonico e documentario dominante, stabilendo per ognuno di essi differenti modalità operative e di conservazione/ripristino di eventuali elementi architettonici. Eventuali edifici che per errore non risultassero individuati verranno classificati sulla base della documentazione di cui al successivo punto 7.
5. Le modalità operative previste per classificazione di edificio è la seguente:
- A1 - edifici e/o complessi monumentali di valore storico e architettonico vincolati ai sensi dell’art. 2 del Dlgs 490/99 e quelli ad esso assimilati;
- sono ammessi gli interventi di manutenzione qualitativa ad esclusione del risanamento conservativo di tipo B di cui al precedente art. 6, nonché quelli eventualmente indicati dalla competente Soprintendenza;
- A2 - edifici e/o complessi di valore storico, architettonico e/o documentario;
- sono ammessi gli interventi di manutenzione qualitativa e la ristrutturazione r1 limitatamente al recupero dei sottotetti ai sensi della LR 24/01 e il riallineamento di volumi e superfetazioni di cui al precedente art. 6;
- A3 - edifici di valore ambientale e documentario e quelli di impianto storico che hanno subito trasformazioni non rilevanti;
- sono ammessi gli interventi di manutenzione qualitativa e la ristrutturazione edilizia r1 di cui al precedente art. 6;
- A4 - edifici di impianto storico alterati o tipomorfologicamente modificati e con linguaggio architettonico occasionale;
- sono ammessi gli interventi di manutenzione qualitativa e la ristrutturazione edilizia r1, r2, r3 di cui al precedente art. 6. La ristrutturazione edilizia r3 è esclusa lungo le dorsali del centro storico e nei nuclei storici periferici ad eccezione di quelli individuati nell’album P6 “Interventi sulle coperture”;
- B1- edifici recenti compatibili con il tessuto storico di appartenenza;
- sono ammessi interventi gli interventi di manutenzione qualitativa e la ristrutturazione edilizia r1, r2, r3 di cui al precedente art. 6. La ristrutturazione edilizia r3 è esclusa lungo le dorsali del centro storico e nei nuclei storici periferici ad eccezione di quelli individuati nell’album P6 “Interventi sulle coperture”;
- B2 - edifici recenti non compatibili con il tessuto storico di appartenenza;
- sono ammessi gli interventi di manutenzione qualitativa ad esclusione del risanamento conservativo di tipo B, la ristrutturazione edilizia r1 e r3, nonché la ristrutturazione urbanistica ru1 di cui al precedente art. 6; eventuali interventi di ristrutturazione r2 potranno essere assentiti, previa valutazione del Comune sentita la competente commissione edilizia, se accompagnati da interventi di ristrutturazione complessiva del fabbricato esistente finalizzati alla sua integrazione volumetrica e architettonica nel tessuto di appartenenza;
6. Gli interventi sui singoli immobili descritti al precedente comma terzo devono in ogni caso rispettare i contenuti della tavola D4b della descrizione fondativi indicante la presenza di elementi architettonici o documentari esterni o interni che devono essere salvaguardati e/o ripristinati attraverso adeguati interventi di manutenzione e restauro.
7 . Su tutti gli edifici classificati A, sulla base di un approfondito rilievo storico-critico dell’immobile eseguito dagli operatori, potranno essere riviste le modalità di intervento (sull’intero edificio o su parti di esso), qualora venissero messe in evidenza carenze di conoscenza o di giudizio imputabili agli studi del PUC relativamente ad elementi e componenti architettonici, in quanto non direttamente percepibili. In tal caso, qualora da suddette analisi dovesse risultare per l’intera unità edilizia o su parte di essa un valore diverso da quello attribuito dal PUC, il funzionario dirigente responsabile può proporre alla Commissione Edilizia Integrata l’applicazione di una diversa modalità di intervento per la parte di edificio interessata. Le analisi storico-critiche di dettaglio eseguite dagli operatori al fine di rivedere la classificazione assegnata al singolo immobile dovranno riguardare la seguente documentazione:
a) rilievo completo dell’immobile in scala non inferiore a 1:100, comprendente piante, prospetti e sezioni;
b) particolari degli elementi architettonici decorativi in scala 1:50/1:20;
c) documentazione fotografica relativa a tutti i prospetti dell’edificio e degli ambienti interni principali (vano scala, parti comuni dell’edificio), nonché di dettaglio in riferimento a particolari decorativi e materiali costruttivi;
d) relazione descrittiva.
8. Negli ambiti di conservazione di cui al presente articolo la costruzione di garages interrati è ammessa alle condizioni previste all’art. 9, comma 5.