Art. 22 - Territori non insediabili

1. In relazione agli specifici caratteri paesistico-ambientali, vegetazionali e geomorfologici sono individuati quali territori non insediabili i seguenti sottoambiti:

a) di valore paesistico-ambientale e vegetazionale

- comprende le aree boscate, quelle limitrofe al Parco delle 5 Terre di valore paesistico-ambientale. Sono consentite:

- le attività forestali e di miglioramento boschivo di cui alle L.R. n. 22/84, 35/85 e dal Regolamento Regionale n. 2/93 e successive modifiche e integrazioni;

- le attività di riqualificazione ambientale finalizzata al recupero, mantenimento e miglioramento delle condizioni ecologiche ed estetiche del territorio;

- le attività di fruizione ricreativa del territorio per attività di tipo: sportivo all'aria aperta, didattiche; naturalistiche; del turismo verde e del tempo libero;

- Sono consentite esclusivamente strade tagliafuoco o funzionali al recupero di manufatti e/o edifici residenziali esistenti; 

b) di valore ambientale

- comprende il sistema delle aree boscate della collina. Oltre alle attività di cui alla precedente lettera a), sono consentite:

- le trasformazioni delle superfici boscate in agricole ad esclusivo indirizzo arboreo secondo le modalità previste dall'art. 35 della L.R. n. 22/84 e s.m.;

- le attività agricole di cui al precedente Art. 21;

- il mantenimento di eventuali attività commerciali, artigianali e di servizio esistenti;

- le strade tagliafuoco o funzionali al recupero di manufatti e/o edifici residenziali esistenti;

c) aree di filtro

- comprende aree libere poste ai margini dell'area urbana e dei nuclei storici collinari all’interno delle quali sono consentite le attività, gli interventi previsti alle precedenti lettere a) e b), nonché quelli del precedente Art. 20.7. E’ ammessa la costruzione di strade nelle modalità previste al precedete art. 21 e di aree a parcheggio nei lotti adiacenti il tessuto urbano.

2. In tutti i sottoambiti di cui sopra sugli edifici residenziali esistenti, esclusi quelli di cui al precedente art.11, è ammesso l'intervento fino alla ristrutturazione edilizia di cui al precedente Art. 6; Nei sottoambiti b) e c) è inoltre ammesso l’ampliamento degli edifici residenziali esistenti fino ad un massimo di 150 mq per unità tipologica, con i parametri e alle condizioni previste dall’art.20 comma 4. La ristrutturazione r4 sui fabbricati di cui sopra e sui manufatti agricoli legittimamente esistenti ad eccezione di quelli identificati come A3, sui quali valgono le stesse norme di cui all’art. 20 comma 9, è consentita esclusivamente per esigenze connesse all'impossibilità di recuperare staticamente le strutture del fabbricato o di mantenere i materiali in quanto impropri. Tale intervento deve comunque essere finalizzato alla restituzione di un nuovo fabbricato congruente con le tipologie e i materiali del luogo. In ogni caso qualora interventi di ristrutturazione edilizia riguardino edifici in muratura portante, l’assentibilità delle opere edilizie per essi previste è subordinata alla preventiva valutazione da parte del Comune degli eventuali specifici caratteri di valore storico-architettonico presenti, volta a definire limitazioni delle categorie di intervento o prescrizioni di natura progettuale al fine di assicurare la tutela e la conservazione degli elementi di valore o la coerenza degli interventi con gli aspetti tipologici dominanti. In questi casi il progetto deve essere corredato degli elaborati di cui al punto 7 del precedente Art.12. E' ammesso il cambio della destinazione d'uso ad attività turistiche ricettive e di ristorazione. Fermi restando i vincoli e le procedure di cui al D.Lgs. 42/2004, nel caso di edifici ricadenti in zone identificate ANIMA o ANICE nell’assetto insediativo del livello locale del PTCP o nel caso di edifici localizzati in ambiti di crinale, gli interventi di ampliamento dovranno essere preordinati a migliorare l'inserimento degli edifici esistenti nel contesto paesistico-ambientale e progettati in modo da mantenere sostanzialmente inalterati i caratteri paesistico-ambientali dell’ambito di intervento; in particolare nella definizione degli interventi dovrà essere salvaguardata la percezione paesistica dei profili di crinale.

 

d) Ambito soggetto a speciale disciplina ambientale: 

Per l’ambito corrispondente agli ex Bacini di Lagunaggio Enel, come individuato dalla variante n.3 al PUC, approvata con DGR 556 del 16/6/2022, opera esclusivamente la seguente disciplina: sono ammessi solo interventi di bonifica dei suoli finalizzati al recupero di un assetto vegetazionale confacente alla progressiva rinaturalizzazione dell’area. L’ambito è inedificabile e il suo utilizzo è condizionato e subordinato alla compatibilità con il rischio residuo e al completamento della messa in sicurezza permanente, nonché alla verifica dell’efficacia delle opere sulla qualità delle acque sotterranee.