1. Sono aree che presentano in misura più diffusa rispetto alle aree di produzione agricola di cui al precedente articolo fenomeni di sottoutilizzo e/o abbandono, con presenza di insediamenti sparsi, nelle quali si rende necessario subordinare gli interventi edilizi al perseguimento delle finalità di presidio ambientale.
2. Il presidio ambientale si intende realizzato quando vengono messe in atto dal richiedente, all’interno del territorio considerato, in combinazione con le attività di cui al precedente art. 20, una serie di interventi così definibili:
- pulizia generalizzata volta all'eliminazione di erbe e arbusti infestanti, in particolare nelle zone confinanti con altre proprietà o con viabilità pubblica;
- l’eventuale disboscamento di gruppi di conifere, laddove ciò sia consentito dai vincoli sovraordinati, finalizzato all’insediamento di nuove colture agrarie;
- manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità interna pubblica e privata, con particolare riferimento alle opere connesse con lo smaltimento delle acque;
- manutenzione ordinaria e straordinaria di muretti a secco, poggi e gradoni;
- protezione e cura della flora esistente, anche di tipo spontaneo, attraverso interventi finalizzati di difesa fitosanitaria, di potatura o quant'altro.
3. Sono ammessi gli stessi interventi edilizi con gli stessi parametri, condizioni e modalità previsti all’art.20.