1. Le presenti norme sono integrate alle disposizioni nazionali e regionali in materia. In caso di contrasto tra norme di legge e la presente disciplina si applicheranno esclusivamente le prime. Ogni modifica della legislazione statale o regionale in materia determina l'automatica e conseguente variazione della disciplina di seguito riferita.
2. L’utilizzazione totale dell’indice territoriale o fondiario corrispondente ad una determinata superficie, esclude ogni successivo rilascio di altre concessioni ad edificare sulle superfici stesse tese ad utilizzare nuovamente detto indice, salvo il caso di demolizione e ricostruzione, indipendentemente da qualsiasi frazionamento o passaggio di proprietà.
3. Nell’area di proprietà a destinazione omogenea su cui esistono costruzioni che si devono o si intendono conservare, tutti gli indici e prescrizioni di piano per le nuove costruzioni da edificare vanno rispettati tenendo conto anche dei fabbricati esistenti nel lotto quale configurabile alla data di adozione del preliminare di PUC, indipendentemente da qualsiasi frazionamento o passaggio di proprietà. Per la ricostruzione della proprietà si fa riferimento alla data di adozione del preliminare di PUC.
4. Gli atti di sottomissione e/o asservimento negli ambiti urbani stipulati antecedentemente alla data di adozione del PUC conservano la loro efficacia limitatamente ai vincoli per le aree di urbanizzazione e quelle di sistemazione a verde pubblico e parcheggi privati o pubblici all’interno del lotto. Tali vincoli, attraverso la stipula di un nuovo atto di sottomissione, possono essere riposizionati all’interno dell’area di intervento purché siano mantenute le quantità e le funzioni originarie. Negli ambiti extraurbani mantengono la loro validità gli atti di sottomissione e/o asservimento connessi a costruzioni realizzate nella zona agricola dei PRG precedenti, fermo restando possibili adeguamenti degli atti ai sensi dell’art. 35 della LR 36/97.
5. Per i beni pubblici demaniali appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato in uso alle Amministrazioni della Difesa, le previsioni del PUC sono preordinate all’occupazione per usi alternativi delle predette aree e beni quando per gli stessi sia venuto a cessare, nei modi stabiliti dalle leggi in materia, il regime di demanialità o indisponibilità. Sino a quando non sia venuto a cessare il regime di demanialità o, comunque, di appartenenza al patrimonio indisponibile dello Stato, sono consentiti gli interventi necessari all’utilizzazione del bene nella sua attuale funzione pubblica, purché non ne compromettano irrimediabilmente gli usi futuri previsti dal PUC. Per gli interventi disposti dall’Amministrazione Difesa su beni ad essa assegnati, gli eventuali obblighi di concessione edilizia o PUO sono surrogati dalle norme e procedure cogenti per le Amministrazioni dello Stato. I beni pubblici demaniali che non abbiano la specifica destinazione di “zone per attrezzature e impianti militari” di cui al successivo art. 24 lettera d), comunque utilizzati per scopi militari, sono individuati con la lettera “TM” (militare).
6. Sugli edifici esistenti in contrasto con le destinazioni urbanistiche del PUC all’interno dei distretti di trasformazione, nelle zone per servizi e in quelle per la viabilità di progetto, sono ammessi interventi di sola manutenzione ordinaria e straordinaria, fatto salvo eventuali indicazioni previste dalle specifiche discipline di zona. Sugli edifici esistenti in contrasto con le rimanenti destinazioni urbanistiche del PUC, nonché in quelli ricompresi nel corridoio infrastrutturale di rispetto della viabilità di progetto, sono consentiti gli interventi fino alla ristrutturazione edilizia di cui al successivo Art.6, con esclusione della r4.
7. I soggetti pubblici e privati possono presentare proposte di programmi di recupero urbano ai sensi delle vigenti leggi purché non in contrasto con le previsioni del PUC.
8. E’ definito centro urbano/abitato ai fini dell’applicazione del Codice della strada e della LR 9/93 e di eventuali altre disposizioni, il perimetro degli “Ambiti territoriali” indicato nell’elaborato P2 “Vincoli sovraordinati”. Le aree esterne a tale perimetro sono definite “extraurbane”.
9. Esclusivamente ai fini dell’applicazione delle vigenti disposizioni di legge e regolamento che richiamino le zone omogenee così come definite dal DM 1444/68, tutto il centro urbano deve ritenersi riferibile alla “Zona omogenea B” ad eccezione dell’ambito di conservazione di Campiglia che è assimilato alla “Zona omogenea A”. L’area extraurbana è riferibile alla “Zona omogenea E”.
10. Le concessioni edilizie rilasciate anteriormente alla data di adozione del PUC mantengono la loro efficacia indipendente dalla nuova destinazione di PUC. In caso di contrasto con le previsioni di PUC sono ammesse varianti alle concessioni edilizie medesime che non comportano aumento di Sul autorizzata.
11. Per le infrastrutture relative agli impianti di Radio - Telecomunicazione valgono le indicazioni dei piani e delle norme vigenti in materia. In via prioritaria l’installazione degli impianti dovrà essere effettuata su proprietà pubblica utilizzando volumi esistenti. In area extraurbana i nuovi manufatti sono consentiti solamente interrati.
12. Il sistema delle dorsali comprende aree che attraversano i diversi ambiti urbani ed extraurbani, all’interno delle quali il PUC prevede, e le successive varianti di aggiornamento potranno ulteriormente prevedere, sistemazioni ambientali, assetti urbanistici ed edilizi sia degli spazi di insieme che delle singole costruzioni, attraverso l’uso più appropriato delle modalità di intervento e delle destinazioni d’uso al fine di mantenere e ripristinare o caratterizzare e rafforzare, caratteri unitari di omogeneità ambientale e/o urbanistica, coerenti con gli assetti storico/documentali o vocazionali dei luoghi. Il PUC individua:
a)In ambito extraurbano la viabilità collinare che corre lungo il displuvio principale del Golfo e che struttura il sistema dei forti;
b)In ambito urbano le strade, gli spazi pubblici e i tessuti edilizi lungo i principali percorsi di attraversamento della città storica e di quella più di recente formazione.