Determinazione del Contributo del Permesso di Costruire
Normativa di riferimento:
- Legge Regionale n. 25 del 07.04.1995
- Delibera C.C. n. 99 del 09.11.1996
- Delibera C.C. n. 107 del 30.09.1996
- Delibera C.C. n. 19 del 19.04.2001
Premesso che il Comune di La Spezia, in ottemperanza alla Legge Regionale succitata, ha provveduto a definire, con successiva delibera consiliare, le tariffe da applicare in sede di rilascio del Permesso di costruire, si ritiene puntualizzare alcune regole generali:
1) la superficie di riferimento per il computo del contributo è quella prevista dall’art. 10 della legge n. 25 del 1995;
2) la tabella a cui fare riferimento per il calcolo del contributo è quella allegata all’ultima deliberazione, approvata entro il 31 marzo di ogni anno, sulla base della variazione accertata dell’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo;
3) le categorie funzionali sono quelle previste dalla legge n. 25 del 1995 all’art. 7;
4) la tabella allegata alla delibera di C.C. o G.C., suddivide il contributo in tre quote che sono:
1) Urbanizzazione primaria (B1);
2) Urbanizzazione secondaria (B2)
3) Costo di Costruzione (CC) . la somma di queste tre quote, se non ci sono scomputi, è la tariffa urbanistica, che applicata alla superficie di riferimento succitata (SUL, art. 10) dà l’importo totale del contributo oneri;
5) la tabella suddivide gli interventi in nuova costruzione intendendosi per tale anche gli ampliamenti salvo i casi previsti dall’art. 17 del T.U. n. 380, e ristrutturazione, cui ovviamente corrisponde un importo minore;
6) qualora per un intervento fossero necessarie, o il Comune le richiedesse, opere di urbanizzazione di entità e natura tali da renderlo conveniente, il proprietario o chi per esso può chiedere lo scomputo degli oneri di URB I (B1) e URB II (B2), provvedendo direttamente alla loro realizzazione;
la quota di URB I (B1) è scomputabile (con le modalità e criteri previsti dalla delibera comunale); la quota di URB II (B2) è a discrezione del Comune (se quest’ultimo ritiene che le opere siano di proprio interesse);
7) la legge regionale n. 4 del 1985 prescrive che una quota parte degli oneri di URB II (B2) corrispondente al 7%, sia da devolversi agli enti religiosi; si tratta, in concreto, di moltiplicare la superficie di riferimento per la quota di urbanizzazione secondaria (B2) prevista dalla tabella oneri ed applicare ad essa il 7%;
8) negli immobili a destinazione mista, si applica la tariffa relativa alla funzione prevalente, intendendosi per tale, quella che in termini di mq. occupa maggiore superficie; salvo che il proprietario o chi per esso, richieda il computo analitico, riferito cioè alle varie funzioni previste dall’art. 7 della legge n. 25, nel qual caso si applicheranno le relative tariffe funzionali previste dalla tabella allegata all’ultima deliberazione approvata;
9) il cambio della categoria funzionale prevista dall’art. 7 della legge n. 25 (cambio di destinazione) è “oneroso” solo se l’intervento edilizio che ne consegue è configurabile in una ristrutturazione edilizia o urbanistica; è “esente” in tutti gli altri casi. Nelle nuove costruzioni, se il cambio di destinazione viene effettuato entro i dieci anni dalla fine dei lavori, si paga la differenza di conguaglio (solo in aumento);
10) il frazionamento di un immobile senza opere non è “oneroso”; con opere è “oneroso” solo nel caso che le stesse sono configurabili in un intervento di “ristrutturazione edilizia” o “urbanistica”;
11) per quanto riguarda l’esonero totale o parziale del contributo di costruzione si rimanda all’art. 17 del T.U. D.P.R. n. 380 del 6.06.2001.