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PIANO COMUNALE DI ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI TELECOMUNICAZIONI

RAPPORTO PRELIMINARE FINALIZZATO

ALLA FASE DI CONSULTAZIONE/SCOPING AI SENSI DELLA LR 32/2012

 

Rapporto preliminare per la procedura di Valutazione Ambientale Strategica relativa alla revisione del Piano Comunale di Teleradiocomunicazione del Comune della Spezia (marzo 2015)

 

 

   

1. CARATTERISTICHE DEL PIANO

La L. R. 41/99 ha introdotto l’obbligo per i Comuni di predisporre il Piano di organizzazione del sistema di tele radiocomunicazioni, che integra la pianificazione territoriale, di cui all’articolo 5 della legge regionale 4 settembre 1997 n. 36 (legge urbanistica regionale) applicando le stesse forme di pubblicità e di partecipazione. Esso costituisce quindi lo strumento urbanistico sulla base del quale è possibile l’individuazione – concertata con i soggetti gestori delle reti – delle parti di territorio potenzialmente idonee all’insediamento degli impianti, di quelle nelle quali sono invece da escludere tali insediamenti, di quelle in cui le installazioni sono condizionate da criteri di sostenibilità e da obblighi di compatibilizzazione. Si può quindi concludere che il Piano di Organizzazione costituisce lo strumento urbanistico necessario al fine di disciplinare i profili attinenti all’ubicazione degli impianti, in quanto, per espressa previsione legislativa, è idoneo a garantire il rispetto degli interessi partecipativi dei gestori delle reti, consentendo un adeguato conseguimento degli obiettivi sottesi a tale disciplina di settore.

La disciplina del piano individua pertanto diversi gradi di normatività relativi all’installazione degli impianti basasti sui diversi gradi di sensibilità e di valore delle caratteristiche territoriali, storico-insediative, ambientali e paesaggistiche dell’ambito comunale.

 

Secondo gli indirizzi regionali, la localizzazione degli impianti per l’emittenza radio e televisiva deve avvenire in coerenza con il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiotelevisive e nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici fissati dalle norme statali. Tali localizzazioni devono tenere conto delle caratteristiche storiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio comunale. Per quanto riguarda invece gli IMPIANTI PER TELEFONIA MOBILE, al fine di assicurare un corretto insediamento territoriale e di minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, il Piano di Organizzazione viene predisposto dai Comuni, d’intesa con gli enti gestori.

 

Tale Piano come si è detto individua le aree idonee all’installazione degli impianti, ovvero, quelle non ritenute tali, in funzione delle caratteristiche storiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio comunale, rimettendo alla fase progettuale il conseguimento del massimo livello di compatibilità con lo specifico contesto urbano e extraurbano (mediante opportuno studio della forma, dimensione, materiali, colore e collocazione specifica dell’installazione per minimizzarne l’intrusione visiva) e sulla ulteriore base dell’acquisizione dei pertinenti pareri delle autorità deputate alla gestione dei pertinenti vincoli; definisce, ove ritenuto necessario al fine di garantire il corretto inserimento degli impianti, la pertinente disciplina per perseguire i predetti obiettivi, può fare divieto di installazione degli impianti in corrispondenza di siti sensibili, mentre,  al fine di non pregiudicare l’interesse pubblico all’uniforme distribuzione degli impianti di telecomunicazione sul territorio, non può in nessun caso prevedere anche in forme indirette o elusive un generale divieto di installazione degli impianti sull’intero territorio comunale, con conseguenti pregiudizi all’efficienza del servizio; prevedere limiti diversi da quelli stabiliti dalle leggi dello Stato;  prevedere la delocalizzazione degli impianti preesistenti – opportunità espressamente prevista e puntualmente giustificata nel piano in esame – in assenza di adeguata motivazione sul piano della ragionevolezza della misura di cautela e senza valutazione tecnica; prevedere l’assoggettamento degli impianti in argomento a procedure di valutazione di impatto ambientale.

Il Piano di Organizzazione costituisce quindi la disciplina comunale di settore volta ad affiancare la vigente strumentazione urbanistica mediante un’individuazione – concertata con i soggetti gestori delle reti – delle parti di territorio potenzialmente idonee all’insediamento degli impianti e di quelle nelle quali sono invece da escludere tali insediamenti.

 

Il precedente piano è stato adottato dal Comune della Spezia con Deliberazione consiliare n° 26 del 22.7.2004 ed ha successivamente assunto piena efficacia con la Deliberazione Consiliare n° 30 del 5.12.2005, con la quale è stata fornita risposta alle osservazioni pervenute a seguito dell’adozione del piano, avvenuta con l’atto precedentemente ricordato.

Il piano è stato in seguito oggetto di rettifica, per mere correzioni formali ed errata corrige, con ulteriore atto consiliare n° 21 del 3.4.2007.

Successivamente si è resa necessaria l’installazione di un impianto non previsto a piano, in loc. Campiglia, anche per garantire migliori condizioni di soccorso sanitario e tecnico (antincendio) in un’area di difficile copertura telefonica; per tale impianto la Regione ha chiarito che era necessaria la Valutazione di incidenza (ricadendo lo stesso in zona S.I.C.), che veniva eseguita e sottoposta positivamente all’Ente Parco 5 Terre, mentre la Regione non riteneva necessaria la procedura di V.A.S., demandata alla revisione complessiva del Piano.

Il nuovo impianto è stato quindi inserito nel Piano, con Deliberazione consiliare n° 14 del 7.3.2011, procedendo successivamente a tutti gli adempimenti di deposito e pubblicità richiesti dalle disposizioni, segnatamente da quelle regionali.

 

Nelle Norme tecniche regolamentari contenute nella deliberazione di approvazione originaria del piano, era contemplato che lo stesso sarebbe stato aggiornato, a tal fine promuovendo l’effettuazione di accordi con tutti i soggetti gestori, rinnovando i programmi con cadenza almeno biennale.

 

Per operare questa revisione, va anzitutto premesso che il Piano originario individuava nel dettaglio la dislocazione di tutti gli impianti radiotelefonici (dispersi nel tessuto cittadino), sia esistenti che previsti, per ciascuno dei gestori del servizio, e inoltre individuava alcune zone specificamente preposte all’installazione di impianti di emissione radiotelevisiva, tutti posti nella cerchia collinare della città.

Inoltre, il precedente Piano includeva alcune ulteriori disposizioni, che si riportano di seguito testualmente:

 

1)   Nell’area urbana, come definita nella tavola P2 contenente i vincoli sovraordinati del Piano Urbanistico Comunale, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 4, è consentita l’installazione di impianti di telecomunicazione per telefonia cellulare, a condizione che gli stessi non si trovino su bersagli sensibili quali scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, scuole materne, asili nido e strutture similari che accolgano l’infanzia, ospedali, case di cura e di riposo, carceri.

2)   E’ consentita in deroga al piano la installazione di impianti di comunicazione a servizio della rete ferroviaria pubblica, esclusivamente per uso interno e con funzioni di sicurezza della circolazione dei treni, purchè vengano assicurati gli adempimenti e le prescrizioni contenute negli artt. 4 e 5.

3)   Fatto salvo quanto prescritto all’art. 2, i nuovi impianti devono, preferibilmente, essere situati su immobili a destinazione non residenziale di proprietà pubblica o in area industriale o portuale; ove ciò non sia possibile devono essere date priorità a quelle localizzazioni migliori dal punto di vista tecnico per minimizzare l’esposizione ai campi elettromagnetici e anche per ridurre l’impatto visivo.

 

Nell’istruttoria del presente aggiornamento si è ritenuto, pur innovando strutturalmente le modalità di selezione localizzativa, che non vengono prestabilite dal piano stesso ma demandate ad una valutazione sulla base dei diversi livelli di sensibilità del territorio, dell’ambiente e del paesaggio locale – di dover mantenere in parte i predetti concetti e pertanto:

 

1)   di vietare comunque l’installazione di impianti su bersagli sensibili quali scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, scuole materne, asili nido e strutture similari che accolgano l’infanzia, ospedali, case di cura e di riposo, carceri, come peraltro emerge dagli indirizzi regionali contenuti nella Deliberazione G.R. 68/2004;

2)   Di confermare la deroga al piano per l’installazione di impianti di comunicazione a servizio della rete ferroviaria, autostradale e stradale pubblica, esclusivamente per uso interno e con funzioni di sicurezza della circolazione dei mezzi, purché vengano assicurati gli adempimenti in ordine alla conformità a legge delle emissioni;

3)   Di richiedere ai gestori, in occasione della presentazione di progetti per l’installazione di impianti, se sia stata sondata la possibilità tecnica alla installazione su edifici di proprietà pubblica (da considerarsi a priori preferibile), giustificando tecnicamente scelte alternative, qualora le prime fossero state percorribili.

 

Sono stati quindi raccolti i vari programmi di sviluppo dei gestori, che hanno tenuto conto sia delle esigenze dell’incremento del numero di utenze, sia delle nuove tecnologie, e si è pertanto avviato il procedimento per la stesura dell’aggiornamento del Piano.

1.1 Schema di piano, obiettivi e processo partecipativo

– Descrizione sintetica dei principali obiettivi che il piano si pone e delle linee di sviluppo essenziali.

Secondo gli indirizzi regionali, la localizzazione degli impianti per l’emittenza radio e televisiva deve avvenire in coerenza con il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiotelevisive e nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici fissati dalle norme statali. Tali localizzazioni devono tenere conto delle caratteristiche storiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio comunale. Per quanto riguarda invece gli IMPIANTI PER TELEFONIA MOBILE, al fine di assicurare un corretto insediamento territoriale e di minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, il Piano di Organizzazione viene predisposto dai Comuni, d’intesa con gli enti gestori.

 

Tale Piano individua, come scritto in premessa, le aree idonee all’installazione degli impianti, ovvero, quelle non ritenute tali, in funzione delle caratteristiche storiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio comunale, rimettendo alla fase progettuale il conseguimento del massimo livello di compatibilità e di armonizzazione con lo specifico contesto urbano e extraurbano (mediante opportuno studio della forma, dimensione, materiali, colore e collocazione specifica dell’installazione per minimizzarne l’intrusione visiva); definisce, ove ritenuto necessario al fine di garantire il corretto inserimento degli impianti, la pertinente disciplina per perseguire i predetti obiettivi, può fare divieto di installazione degli impianti in corrispondenza di siti sensibili, mentre,  al fine di non pregiudicare l’interesse pubblico all’uniforme distribuzione degli impianti di telecomunicazione sul territorio, non può in nessun caso prevedere anche in forme indirette o elusive un generale divieto di installazione degli impianti sull’intero territorio comunale, con conseguenti pregiudizi all’efficienza del servizio; prevedere limiti diversi da quelli stabiliti dalle leggi dello Stato;  prevedere la delocalizzazione degli impianti preesistenti in assenza di adeguata motivazione sul piano della ragionevolezza della misura di cautela e senza giustificazione tecnica; prevedere l’assoggettamento degli impianti in argomento a procedure di valutazione di impatto ambientale.

Il Piano di Organizzazione costituisce quindi la disciplina comunale di settore volta ad affiancare la vigente strumentazione urbanistica mediante un’individuazione – concertata con i soggetti gestori delle reti – delle parti di territorio potenzialmente idonee all’insediamento degli impianti e di quelle nelle quali sono invece da escludere tali insediamenti.

 

Più specificamente il nuovo piano propone  un nuovo metodo per la definizione di una disciplina degli impianti radiotelevisivi introducendo come criterio normativo i diversi caratteri di sensibilità del territorio sotto il profilo ambientale, paesaggistico, storico-architettonico, definiti sulla base del quadro di conoscenze strutturato nell’ambito degli strumenti di pianificazione e del sistema informativo territoriale.

 

La zonizzazione che si propone per la disciplina degli interventi identifica pertanto diversi livelli di valore e di sensibilità sulla base dei quali stabilire criteri selettivi e condizionanti per la compatibilità delle installazioni di impianti di trasmissione radiotelevisiva e di telefonia mobile.

La nuova zonizzazione articola le diverse componenti paesistiche, ambientali e territoriali in raggruppamenti significativi per la determinazione di diverse soglie di sensibilità e dei conseguenti indirizzi normativi. Operando in una prospettiva che privilegi la salvaguardia del paesaggio urbano ed extraurbano, sono state identificate le diverse componenti paesistico-territoriali, in parte estrapolandole dalla pianificazione vigente, in parte individuandole attraverso l’interpretazione di fonti cartografiche ufficiali.

Sono pertanto state individuati e posti in evidenza i principali elementi del:

 

  • sistema insediativo: centri, nuclei, tessuti e aggregati storici, edifici isolati di valore storico-architettonico, emergenze e complessi di valore storico e paesistico;
  • sistema delle percorrenze storiche: gradonate e sentieri nelle aree extraurbane, dorsali urbane nel tessuto urbano;
  • sistema vegetazionale e del verde urbano: le aree coltivate che sostituiscono il connettivo del paesaggio culturale della collina, le aree boscate di particolare valore ambientale, i giardini storici;
  • sistema delle emergenze naturali ed archeologiche come, ad esempio, le grotte e i corsi d’acqua, i siti di interesse archeologico.

 

Costituiscono categorie normative separate – perché derivanti da istituzioni, norme e procedure sovraordinate rispetto alla pianificazione comunale – il territorio del Parco Nazionale delle Cinque Terre, le aree facenti parte dei Siti di Interesse Comunitario e gli edifici vincolati ai sensi dell’art.10 del D. Legs. 42/2004 in quanto di valore monumentale: in questi casi la normativa gestionale degli interventi non potrà che prevedere il rinvio alle leggi e alle procedure che disciplinano tali zone. Va inoltre sottolineato che nelle aree definite dalla zonizzazione operano peraltro altri vincoli, tra cui eminentemente quelli paesaggistici relativi all’art.136 e all’art.142 del D.Lgs. 42/2004, per i quali è comunque prevista l’acquisizione dei necesari pareri da parte della Soprintendenza competente o degli altri enti gestori.

 

Al fine di individuare un raggruppamento di tali elementi all’interno della zonizzazione e delle relative categorie normative, sono stati individuati tre livelli di sensibilità, ai quali fare corrispondere indirizzi diversificati.

 

  • Un primo livello (“Aree a vincolo sovraordinato”) è quello che identifica il parco, le aree SIC e gli edifici vincolati come aree a vincolo sovraordinato, di fatto già normate dalle relative leggi.
  • Un secondo raggruppamento (“Aree sensibili”) identifica le aree in cui, essendo in presenza di valori territoriali, architettonici, ambientali e paesistici per i quali la realizzazione di interventi può ritenersi ammissibile a condizione che gli stessi non determinino alterazioni significative di questi  stessi valori, la disciplina degli interventi dovrà essere orientata a garantire la salvaguardia degli stessi prescrivendo specifici limiti e accorgimenti mitigatori, e descrivendo i criteri di compatibilità e le modalità di inserimento ambientale degli interventi.
  • Un terzo raggruppamento (“Aree e sistemi ad elevata sensibilità”) identifica l’insieme di aree e sistemi di sensibilità elevata per i quali, a differenza dei precedenti, l’interferenza degli interventi viene valutata come negativa e non mitigabile, determinando pertanto l’esclusione della possibilità di installazione entro fasce territoriali opportunamente dimensionate.

 

 

Verifica di coerenza esterna tra gli obiettivi generali di piano e gli obiettivi di sostenibilità e di protezione

e miglioramento ambientale individuati a livello comunitario, nazionale, regionale, locale (questa fase del

lavoro può essere impostata attraverso la tecnica delle matrici di confronto; è fornito in allegato un elenco dei principali riferimenti pianificatori a livello regionale).

 

Si deve anzitutto premettere che il piano in questione ha sull’ambiente impatti molto parziali e caratterizzati ed è connotato da una interazione molto limitata e settoriale con gli altri piani e obiettivi di sostenibilità ambientale regionali.

In particolare il piano in esame ha una incidenza  praticamente assente per quanto attiene la pianificazione in tema di qualità dell’aria, acqua, energia, rifiuti, incide in misura poco significativa sulla pianificazione in tema di assetto geologico geomorfologico idraulico e idrogeologico, e sismica, mentre ha una qualche rilevanza, che nel presente documento sarà nel dettaglio illustrata, sulla pianificazione in tema di biodiversità, zone di protezione, salvaguardia degli habitat e SIC.

Analogamente il piano non dimostra interazioni particolari con progetti approvati o in corso di approvazione, che siano assoggettati a procedura di VIA, VAS o IPPC, mentre incide su progetti e segnatamente su modifiche di impianto richieste dai gestori, la cui istruttoria non è stata potuta portare a compimento proprio perché difformi dalla programmazione settoriale attualmente in vigore.

 

Come più sotto sarà meglio specificato, il Comune della Spezia non è dotato di sistemi di gestione ambientale (EMAS; ISO 14100, ecc) per cui il piano in esame non può avere rapporti con i medesimi. Nel remoto passato, il Comune aveva svolto il processo per l’Agenda 21 comunale, pervenendo nel 2002 alla redazione del conseguente piano di azione. Tale documento, per la componente “inquinamento elettromagnetico” prevedeva la redazione e approvazione del piano comunale di adeguamento e organizzazione degli impianti di tele radiocomunicazione, fornendo alcuni indirizzi metodologici, poi seguiti nella sua redazione. Inoltre il piano di azione prevedeva altresì l’approntamento di un Catasto comunale delle sorgenti di inquinamento elettromagnetico (e gli uffici comunali dell’ambiente e dello Sportello Imprese hanno a tale riguardo fornita al soggetto a ciò tenuto, cioè l’ARPAL, la massima collaborazione  per la redazione e aggiornamento di tale strumento) e infine prevedeva indirizzi su linee elettriche e elettrodotti. Si può pertanto concludere che il presente aggiornamento del piano non è neppure in contrasto con le indicazioni del citato piano di azione, ancorché lo stesso risulti molto datato e non più attuale, anche alla luce degli indirizzi regionali forniti con la Deliberazione G.R. n° 68/2004.

 

– Interazione con progetti approvati o in corso di approvazione pertinenti livelli territoriali sovraordinati.

Presenza di progetti o piani che sono stati assoggettati a VIA/SCREENING/VAS/IPPC.

 

Gli elementi di interazione con progetti approvati o in corso di approvazione pertinenti livelli territoriali sovraordinati sono in misura pressoché esaustiva recepiti nell’ambito della disciplina zonizzativa, che individua in tal senso le aree a vincolo sovraordinato quali ambiti disciplinati direttamente sulla base dei vincoli vigenti ex lege, con delega agli specifici enti gestori il ruolo valutativo e decisionale sull’installazione degli impianti. Nei casi direttamente disciplinati dal Comune, trattandosi di aree nelle quali il controllo sul paesaggio locale rientra nella disciplina paesistica di livello puntuale dei PUC, come definita dalla L.R. 36/’97, sono state codificate specifiche norme di tutela del paesaggio urbano.

 

– Descrizione del processo partecipativo attivato allo scopo di definire obiettivi e strategie, dei suoi esiti e

di come se ne è tenuto conto nella costruzione del PP, nell’individuazione degli obiettivi specifici e delle

linee di sviluppo del PP – ovvero progettazione del processo partecipativo che si intende intraprendere

 

Il nuovo piano è stato redatto sulla base dei principi definiti nel precedente paragrafo e sulla base del quadro dello stato attuale degli impianti. La proposta di piano è stata illustrata in incontri pubblici nel dicembre 2012 rispettivamente con i gestori e con i soggetti pubblici preposti alle verifiche sugli aspetti protezionistici (l’ASL e l’ARPAL)

Inoltre, fermo restando che per la definitiva approvazione ed efficacia del piano saranno seguite le procedure di pubblicità e partecipazione previste dalla citata deliberazione regionale n° 68/2004, vale a dire la pubblicizzazione e raccolta delle osservazioni, si è altresì previsto in contemporanea la pubblicazione sul sito internet del Comune sia della documentazione illustrativa della bozza di piano, sia delle domande più frequenti (FAQ), con informativa alla popolazione di tale pubblicizzazione, e richiesta della presentazione di eventuali osservazioni.

 

– Descrizione dello stato di attuazione del corrispettivo di piano vigente (nel caso di piani urbanistici ci si

riferisce a PRG/PUC/PF)

 

Il quadro degli impianti esistenti, che ha costituito punto di riferimento per la redazione del presente piano è descritto nella tavola allegata (Tav. ….)

 

– Indicazione della sussistenza di SGA e rapporto del piano con i contenuti del sistema gestionale.

 

Come più sotto sarà meglio specificato, il Comune della Spezia non è dotato di sistemi di gestione ambientale (EMAS; ISO 14100, ecc) per cui il piano in esame non può avere rapporti con i medesimi. Nel remoto passato, il Comune aveva svolto il processo per l’Agenda 21 comunale, pervenendo nel 2002 alla redazione del conseguente piano di azione. Tale documento, per la componente “inquinamento elettromagnetico” prevedeva la redazione e approvazione del piano comunale di adeguamento e organizzazione degli impianti di tele radiocomunicazione, fornendo alcuni indirizzi metodologici, poi seguiti nella sua redazione. Inoltre il piano di azione prevedeva altresì l’approntamento di un Catasto comunale delle sorgenti di inquinamento elettromagnetico (e gli uffici comunali dell’ambiente e dello Sportello Imprese hanno a tale riguardo fornita al soggetto a ciò tenuto, cioè l’ARPAL, la massima collaborazione  per la redazione e aggiornamento di tale strumento) e infine prevedeva indirizzi su linee elettriche e elettrodotti. Si può pertanto concludere che il presente aggiornamento del piano non è neppure in contrasto con le indicazioni del citato piano di azione, ancorché lo stesso risulti molto datato e non più attuale, anche alla luce degli indirizzi regionali forniti con la Deliberazione G.R. n° 68/2004.

 

1.2 Scenario socio-economico di riferimento, descrizione sintetica della Struttura e della Normativa

del Piano

A) Per tutti i piani occorre definire:

– stato iniziale delle risorse oggetto di pianificazione;

– trend di riferimento;

– bacino di utenza;

– variazioni attese dall’attuazione del piano.

B) Per PUC e Piani urbanistici e territoriali devono essere portate in evidenza le seguenti informazioni:

1.2.1 Aspetti socioeconomici

 popolazione (es. trend demografico, rapporto tra popolazione residente e fluttuante);

 sistema economico (es. attività e settori più significativi, addetti per settori di attività);

 patrimonio abitativo (es. consistenza patrimonio edilizio esistente suddiviso in utilizzato e vuoto; %

seconde case);

Analisi dello stato di fatto sul territorio – richieste dei gestori

 

Sulle motivazioni circa le reali necessità di copertura radioelettrica va anzitutto ricordato che questo genere di servizio costituisce un’attività di pubblico interesse, che concorre a garantire i diritti inderogabili di libertà delle persone nell’uso dei mezzi di comunicazione elettronica, e nel contempo il diritto di iniziativa economica, nel settore delle comunicazioni elettroniche.

Per tale ragione è assolutamente necessario non pregiudicare l’interesse pubblico all’uniforme distribuzione degli impianti di telecomunicazione sul territorio.

Inoltre, le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria.

La Deliberazione della Giunta Regionale n° 68/3.2.2004 prevede che il piano deve essere preceduto dall’acquisizione dei programmi di sviluppo delle reti, predisposti dai vari gestori del servizio di telefonia mobile. Il piano, nell’individuare le parti del territorio potenzialmente idonee alla localizzazione degli impianti, deve fare infatti riferimento alle indicazioni e alle esigenze di sviluppo delle reti fornite come sopra dai gestori.

Il Comune ha quindi acquisito i programmi dei gestori, nonché delle società che per conto dei medesimi gestori garantiscono i servizi relativi ad alcune nuove tipologie tecnologiche, svolte tramite la rete telefonica.

Per tale ragione non si ravvisa la possibilità di un raffronto con l’”opzione zero”, in quanto tale opzione non consentirebbe la fruizione dei nuovi servizi comunicativi da parte dei cittadini e contrasterebbe quindi coi principi costituzionalmente garantiti che sopra sono stati richiamati.

Poiché l’istruttoria della revisione del piano si è rivelata più lunga di quanto originariamente previsto, il Comune ha anche chiesto ai vari gestori di aggiornare periodicamente le proprie esigenze, ed infatti la presente revisione di piano è stata eseguita acquisendo e sulla base di tali continui aggiornamenti.

Si può quindi concludere, anche sulla base delle conoscenze acquisite e dei continui contatti e relazioni coi gestori, che la nuova programmazione, elaborata secondo i criteri in precedenza illustrati, pare in linea con le esigenze di copertura dei gestori, che quindi si possono ritenere recepite nel nuovo piano.

Impatti sul paesaggio – coerenze o incoerenze con i vigenti strumenti urbanistici

 

Alla luce dell’impostazione del piano, gli impatti sul paesaggio possono ritenersi assorbiti o comunque anteposti alla selezione delle ipotesi localizzative degli impianti sulla base dalla individuazione dei diversi livelli di sensibilità stabiliti dalla normativa e dalle conseguenti prescrizioni e attenzioni valutative previste all’interno della norma. Non si ritiene pertanto, alla luce delle disposizioni normative concernenti le attenzioni e le mitigazioni specificate, che il piano implichi impatti significativi sul sistema paesaggistico loale. In tal senso il presente piano costituisce altresì variante settoriale ad integrazione al PUC vigente e alla relativa disciplina paesistica di livello puntuale.

 

Analisi ambientale iniziale – stato delle conoscenze

 

Riguardo infine l’analisi ambientale iniziale, si fa presente che il Comune della Spezia non è dotato né di certificazione ISO 14.001 nè di registrazione EMAS, né ha un Sistema specifico di Gestione Ambientale e pertanto non dispone di documentazione redatta secondo i relativi indirizzi.

Il Comune aveva inoltre avviato il processo di Agenda 21 Locale, portato a completamento con la predisposizione del relativo piano d’azione. Nell’ambito di questa procedura era stata predisposta la relazione dello stato dell’Ambiente (che prendeva ovviamente in esame anche la componente “inquinamento elettromagnetico”), la cui stesura risale però all’anno 2000, e che pertanto risulta ormai datata e non più utilizzabile.

Si deve però sottolineare che le emittenti radiotelevisive e radiotelefoniche  sono comunque sottoposte agli obblighi di catasto, da gestirsi parte dell’ARPAL e che recentemente gli uffici comunali preposti (Ambiente e Sportello Imprese) hanno svolto una capillare azione di confronto delle banche dati disponibili presso lo stesso Comune e l’ARPAL. A quest’ultima è stato fornito l’elaborato finale di tale attività, al fine di consentire alla stessa Agenzia di verificare e assicurare l’aggiornamento del catasto che per legge deve tenere.

Questo lavoro è stato restituito al Comune che recentemente ha proceduto alla georeferenziazione dei siti.

Per tale ragione lo stato della conoscenza sulla distribuzione, dislocazione, potenza e natura degli impianti può ritenersi ad oggi ben adeguato e aggiornato.

 

Analisi paesistico-territoriale – stato delle conoscenze

 

Sotto il profilo territoriale e paesistico, la zonizzazione è in sé frutto della ricognizione dello stato attuale delle risorse territoriali di cui il piano intende perseguire la tutela: oltre le aree protette (Parco Nazionale delle Cinque Terre, SIC), il patrimonio territoriale è stato rappresentato, utilizzando il quadro conoscitivo del PUC – recentemente aggiornato in occasione della variante per la salvaguardia del territorio collinare del 2011 – che ha individuato le differenti componenti paesistiche oggetto di tutela e di protezione: pertanto la normativa è di per sé anche descrizione dello stato attuale delle risorse territoriali e paesaggistiche assoggettate a tutela.

Più specificamente, infatti, la disciplina normativa individua tra le “aree a vincolo sovraordinato” quelle costituite da sistemi ambientali e singole emergenze storico-architettoniche identificate come aree parco, sistemi di interesse comunitario, singoli manufatti o complessi di valore storico e documentario per i quali operano vincoli disciplinati in base a leggi nazionali e regionali. In questi casi, come si è detto, la realizzazione dell’intervento è subordinata al pronunciamento degli Enti gestori del vincolo, Soprintendenza ai beni architettonici ed ambientali ed enti parco, secondo le disposizioni di legge. Le aree a sensibili comprendono il sistema di: edifici, complessi e insediamenti di valore storico architettonico e ambientale presenti nel territorio urbano e collinare; le aree agricole interessate dalla presenza di terrazzamenti e aree prevalentemente naturali di particolare valore paesistico-ambientale. In tali casi, fermi restando gli adempimenti relativi agli eventuali vincoli sovraordinati,  gli interventi di installazione di apparati di trasmissione sono ammessi sentita la Commissione per il Paesaggio e, ove presente vincolo paesaggistico ai sensi del D. Lgs.vo 42/2004, previo parere della competente Soprintendenza. L’ammissibilità degli interventi è comunque condizionata alla minimizzazione dell’impatto paesistico prevedendo in particolare forme di mimetizzazione e di inserimento nel contesto nel rispetto dei valori architettonici e paesistici esistenti.

Scopo della normativa è quello di tutelare i valori di immagine, paesaggistici, ambientali, storico testimoniali e di cultura materiale che sono stati più sopra illustrati, ed in particolare:

– delle “dorsali urbane”, ovvero i percorsi storici principali della città che assumono peculiare ed organico carattere architettonico,

– degli elementi architettonici di pregio (apparati decorativi di facciata, statue, maestà, ecc.)

– degli edifici storici e degli organismi di villa (intesi nella loro componente architettonica e di assetto vegetazionale);

– della vegetazione esistente, con particolare riferimento alle alberature ad alto fusto, dei nuclei storici collinari,

– degli assetti paesaggistici esistenti, quali muri a secco di terrazzamenti;

– delle colture agrarie qualificate, come uliveti e vigneti.

 

Nell’ambito delle aree e sistemi ad elevata sensibilità, che costituiscono gli elementi di velore emergente nell’ambito delle risorse paesistico-ambientali esistenti, vengono identificati e protetti:

–      il sistema delle cavità sotterranee,

–      i manufatti emergenti di interesse storico e archeologico,

–      i giardini storici e le aree verdi di valore ambientale della città,

–      il sistema dei sentieri, e la dorsale paesaggistica collinare,

–      i corsi d’acqua

ELEMENTI CONCERNENTI GLI ASPETTI DI TUTELA CONNESSI CON LA CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NELLA RETE NATURA 2000

 

Nel Comune della Spezia insiste una porzione del Sito di Importanza Comunitaria individuato dalla Regione Liguria con codice IT1345005 (Portovenere – Riomaggiore – S. Benedetto).

 

La revisione del Piano di Teleradiocomunicazioni interessa ovviamente l’intero territorio comunale, che comprende quindi anche la porzione di S.I.C., dislocata lungo un corridoio posto all’estremo sud-occidentale del Comune.

 

Nell’intero S.I.C., come è noto, sono evidenziabili alcuni elementi di particolare rilevanza, connessi agli aspetti paesaggistici naturali, ma anche antropici (come ad esempio i caratteristici terrazzamenti delimitati dai muri a secco), alla elevata qualità e varietà vegetazionale, contraddistinta da peculiarità connesse con gli aspetti geo-pedologici, con la vicinanza al mare e con la condizione meteo-climatica.  Inoltre, nel Parco delle Cinque Terre, di cui il S.I.C. costituisce di fatto una porzione, è individuabile una distribuzione faunistica caratterizzata da alcune eccellenze (ad esempio nel parco sono state rinvenute un totale di 21 specie di rettili e anfibi, di cui 10 protette dalla “Direttiva Habitat”), nonché alcune specie ornitiche di particolare interesse, quali il Marangone dal ciuffo, il Cormorano e la Sylvia undata ricompresi nella Direttiva 79/409/CEE “Uccelli”, recepita e ricompresa nella “direttiva habitat”.

 

La revisione del piano ha inteso operare non già individuando i singoli siti nei quali veniva consentita la realizzazione di nuove strutture o impianti, bensì in una prospettiva che privilegi la salvaguardia del paesaggio urbano ed extraurbano e gli altri elementi di valore. In tale ottica sono state anche identificate le  categorie normative derivanti da istituzioni, norme e procedure sovraordinate rispetto alla pianificazione comunale, fra cui il territorio del Parco Nazionale delle Cinque Terre e le aree facenti parte dei Siti di Interesse Comunitario: in questi casi la normativa gestionale degli interventi ha previsto il rinvio alle leggi e alle procedure che disciplinano tali zone.

 

In particolare, nella programmazione è stato individuato un primo livello denominato “Aree a vincolo sovraordinato” che identifica il parco, le aree SIC e gli edifici vincolati come aree a vincolo sovraordinato, in quanto di fatto già normate dalle relative leggi nazionali e regionali, che determinano i relativi vincoli. La disciplina degli interventi eventualmente previsti in tali aree è subordinata pertanto al pronunciamento degli enti gestori del vincolo, secondo le disposizioni di legge previgenti.

 

E’ peraltro da sottolineare che nella porzione del S.I.C. ricompresa nel territorio del Comune sono già in funzione diversi siti per impianti di tele radiocomunicazione, e segnatamente per la quasi totalità si tratta di impianti radiotelevisivi, installati da lungo tempo.

 

Tra l’altro va anche sottolineato come è già stata recentemente completata la procedura di switch-off al sistema digitale terrestre e conseguentemente sono già state assegnate le relative frequenze, di tal che non è da prevedersi a breve l’installazione di nuovi impianti.

 

Si deve pertanto presumere che gli eventuali impatti negativi sull’ecosistema e le conseguenti alterazioni che potevano determinarsi nel SIC hanno già espletato i propri effetti per la quasi totalità, perchè il nuovo piano, di per sè, non prevede ulteriori impianti radio TV.

 

Inoltre, per la natura degli interventi, è da prevedersi che in ogni caso l’eventuale e ulteriore impatto del tipo di attività sull’avifauna e le altre connessioni ecologiche possa ritenersi estremamente limitato, sia in ragione della limitatezza delle opere, sia per il fatto che eventuali ulteriori piste che si rendesse necessario attuare per il raggiungimento delle strutture, sarebbero utilizzate solo per la manutenzione, che come è noto ha carattere estremamente saltuario, e anzi potrebbero costituire vie di soccorso in caso di incendio, che potrebbero rappresentare elementi favorenti la preservazione del sito.

 

Oltre a questi aspetti, la norma che si intende introdurre prevede una serie di cautele per le opere infrastrutturali e accessorie, atte a favorire il loro inserimento e mascheramento, sia in termini di dimensioni che di realizzazione, quali ad esempio un limite nella larghezza delle piste di accesso e la loro realizzazione con fondo naturale e tecnologie di tipo naturalistico. Anche per i manufatti accessori (locali tecnici), sono prescritti limiti dimensionali, l’uso di muratura intonacata con tinteggiatura nei colori delle terre, copertura a falda con tegole di tipo marsigliese, infissi di colore verde scuro. Si ritiene che tali prescrizioni, oltre a favorire l’inserimento paesaggistico, possano anche impedire discontinuità nell’ambiente da preservare, anche perché le strutture sono appunto oggetto di frequentazione umana estremamente saltuaria, che non può quindi costituire un elemento di disturbo per l’ecosistema.

 

In ogni caso, come sopra già ricordato, la valutazione di possibili e residui ulteriori effetti sull’habitat determinati dai singoli piccoli interventi che si dovessero attuare sugli impianti e tralicci già esistenti ricadenti nel S.I.C. o che sul medesimo possano esplicare conseguenze, saranno valutati, unitamente alle possibili mitigazioni, nell’ambito degli studi di incidenza che i vari gestori dovranno effettuare relativamente ai singoli progetti.

 
 

Caratteristiche degli impatti


CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI

Questa parte del documento ha la finalità di:

Definire lo stato, le tendenze e criticità delle componenti ambientali e antropiche pertinenti al piano.

Descrivere le modalità con cui i risultati del percorso di formazione, delle valutazioni sullo stato

dell’ambiente e degli indirizzi stabiliti dalla normativa e dai P/P che interessano l’area di competenza del

Piano saranno tradotti in obiettivi di sostenibilità.

Stabilire delle linee di sviluppo tali da garantire la coerenza interna del Piano.

2.1 Aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente, definizione di obiettivi specifici e dei relativi

target quali-quantitativi, individuazione dei possibili effetti significativi sull’ambiente

I vari comparti ambientali devono essere indagati sulla base della pertinenza al piano oggetto di valutazione,

focalizzando il RP sugli aspetti più significativi

Il piano attualmente in esame non incide in maniera rilevabile o sostanziale su molte delle matrici ambientali.

In particolare, esso praticamente non rileva: sull’ Aria e fattori climatici, mobilità; sulle Acque superficiali, sotterranee e ciclo idrico integrato, sul Suolo e  sottosuolo, sull’ Inquinamento Acustico; sull’ Energia; sulla gestione dei Rifiuti.

 

Esso invece incide profondamente sull’inquinamento Elettromagnetico (essendo proprio la tematica trattata) e conseguentemente sulla Salute e qualità della vita, non tanto per l’Accessibilità ai servizi sociosanitari o per la Presenza impianti a rischio di incidente rilevante, quanto per gli universalmente riconosciuti risvolti sanitari derivanti dalle sorgenti di inquinamento elettromagnetico. Inoltre il piano rileva consistentemente sulle tematiche: Paesaggio e patrimonio culturale, architettonico e archeologico.

 

Si deve anzitutto sottolineare che, per quanto avanti descritto, il Piano rappresenta uno Strumento Urbanistico volto più a gestire gli interventi favorendone un corretto insediamento territoriale, sotto il profilo delle caratteristiche storiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio comunale (come affermato nella delib. G.R. n° 68/2004) che sotto quello della protezione sanitaria, in quanto questo ulteriore aspetto, salvi i criteri più sopra esposti, viene garantito dai procedimenti istruttori autorizzativi e dalle conseguenti verifiche di conformità a legge.

Il Comune ha così colto l’occasione per un complessivo ripensamento dei concetti fondanti la propria programmazione, che fossero basati prioritariamente su questi indirizzi regionali, ritenendo quindi che tali criteri fossero maggiormente garantiti dall’individuazione di aree da tutelare sotto i predetti profili, piuttosto che dall’identificazione puntuale degli impianti, come avvenuto in occasione della stesura del primo Piano.

Il metodo che si è proposto, come sopra ricordato, per la definizione di una disciplina degli impianti radiotelevisivi e di telefonia mobile ha introdotto come criterio normativo i diversi caratteri di sensibilità del territorio sotto il profilo ambientale, paesaggistico, storico-architettonico, definiti sulla base del quadro di conoscenze strutturato nell’ambito degli strumenti di pianificazione e del sistema informativo territoriale.

La zonizzazione proposta per la disciplina degli interventi ha pertanto identificato diversi livelli di valore e di sensibilità sulla base dei quali stabilire criteri selettivi e condizionanti per la compatibilità delle installazioni di impianti di trasmissione radiotelevisiva e di telefonia mobile. I relativi impatti sono dunque oggetto di disciplina secondo i criteri di zonizzazione e le relative normative, secondo lo schema sotto riportato:

a) Criteri di zonizzazione

 

La zonizzazione articola le diverse già richiamate componenti paesistiche, ambientali e territoriali in raggruppamenti significativi per la determinazione di diverse soglie di sensibilità e dei conseguenti indirizzi normativi. Operando in una prospettiva che privilegi la salvaguardia del paesaggio urbano ed extraurbano, sono state identificate le diverse componenti paesistico-territoriali, in parte estrapolandole dalla pianificazione vigente, in parte individuandole attraverso l’interpretazione di fonti cartografiche ufficiali. Sono pertanto stati individuati e posti in evidenza i principali elementi del sistema insediativo storico: centri, nuclei, tessuti e aggregati storici, edifici isolati di valore storico-architettonico, emergenze e complessi di valore storico e paesistico; del sistema delle percorrenze storiche: gradonate e sentieri nelle aree extraurbane, dorsali urbane nel tessuto urbano; del sistema vegetazionale e del verde urbano: le aree coltivate che sostituiscono il connettivo del paesaggio culturale della collina, le aree boscate di particolare valore ambientale, i giardini storici; le emergenze naturali e archeologiche come le grotte e gli altri siti di interesse storico – archeologico.

Costituiscono categorie normative separate – perché derivanti da istituzioni, norme e procedure sovraordinate rispetto alla pianificazione comunale – il territorio del Parco Nazionale delle Cinque Terre, le aree facenti parte dei Siti di Interesse Comunitario e gli edifici vincolati ai sensi dell’art.10 del D. Legs. 42/2004 in quanto di valore monumentale: si è quindi ritenuto che in questi casi la normativa gestionale degli interventi non potesse che prevedere il rinvio alle leggi e alle procedure che disciplinano tali zone. Al fine di individuare un raggruppamento di tali elementi all’interno della zonizzazione e delle relative categorie normative, sono stati individuati tre livelli di sensibilità, ai quali fare corrispondere indirizzi diversificati. Un primo livello (“Aree a vincolo sovraordinato”) è quello che identifica il parco, le aree SIC e gli edifici vincolati come aree a vincolo sovraordinato, di fatto già normate dalle relative leggi. Un secondo raggruppamento (“Aree sensibili”) identifica le aree in cui, essendo in presenza di valori territoriali, architettonici, ambientali e paesistici per i quali la realizzazione di interventi può ritenersi ammissibile a condizione che gli stessi non determinino alterazioni significative di questi  stessi valori, la disciplina degli interventi dovrà essere orientata a garantire la salvaguardia degli stessi prescrivendo specifici limiti e accorgimenti mitigatori, e descrivendo i criteri di compatibilità e le modalità di inserimento ambientale degli interventi.

Un terzo raggruppamento (“Aree e sistemi ad elevata sensibilità”) identifica l’insieme di aree e sistemi di sensibilità elevata per i quali, a differenza dei precedenti, l’interferenza degli interventi viene valutata come negativa e non mitigabile, determinando pertanto l’esclusione della possibilità di installazione entro fasce territoriali opportunamente dimensionate.

 

Vengono qui di seguito esplicitati gli indirizzi normativi derivanti dalle tre categorie individuate nella zonizzazione secondo i criteri sopra definiti.

 

1. Aree a vincolo sovraordinato

Sono costituite da sistemi ambientali e singole emergenze storico-architettoniche identificate come aree parco, sistemi di interesse comunitario, singoli manufatti o complessi per i quali operano vincoli disciplinati in base a leggi nazionali e regionali. La disciplina dell’intervento è subordinata al pronunciamento degli enti gestori del vincolo, secondo le disposizioni di legge. A tale riguardo, per quanto concerne nello specifico la porzione di territorio ricompresa nel Sito di Interesse Comunitario, gli elementi necessari per ogni conseguente valutazione sono approfonditi nell’Allegato 1.

 

2. Aree sensibili

Comprende il sistema di: a) edifici, complessi e insediamenti di valore storico architettonico e ambientale presenti nel territorio urbano e collinare, b) aree agricole interessate dalla presenza di terrazzamenti e aree prevalentemente naturali di particolare valore paesistico-ambientale. In questi casi, fermi restando gli adempimenti relativi agli eventuali vincoli sovraordinati,  gli interventi di installazione di apparati di trasmissione sono ammessi sentita la Commissione per il Paesaggio e, ove presente vincolo paesaggistico ai sensi del D. Legs. 42/2004, previo parere della competente soprintendenza e conseguente autorizzazione paesaggistica.

L’ammissibilità degli interventi è comunque condizionata alla minimizzazione dell’impatto paesistico prevedendo in particolare forme di mimetizzazione e di inserimento nel contesto nel rispetto dei valori architettonici e paesistici esistenti. Più in particolare gli interventi non potranno:

  • Se visibili dallo spazio pubblico, essere collocati sulla copertura degli edifici
  • Essere visibili dalle dorsali urbane
  • Essere collocati sui fronti di edifici classificati A1 o A2 o negli organismi di villa
  • Impedire od ostacolare la piena visibilità degli elementi architettonici di pregio (apparati decorativi di facciata, statue, maestà, ecc.)
  • Causare danno alla vegetazione esistente, implicare il taglio di alberature ad alto fusto
  • Avere forme o colori che contrastino con l’equilibrio compositivo e cromatico delle facciate di edifici individuati come “A3” o comunque facenti parte degli “ambiti di conservazione in area urbanizzata”
  • Avere coloriture che siano in contrasto con i valori cromatici dominanti in loco
  • causare danno agli assetti paesaggistici esistenti, quali muri a secco di terrazzamenti e colture agrarie, qualificate come uliveti e vigneti, né implicare demolizioni o asportazioni degli stessi

 

3. Aree e sistemi ad elevata sensibilità

 

Comprende il sistema delle cavità sotterranee, i manufatti emergenti di interesse storico e archeologico, i giardini storici e le aree verdi di valore ambientale della città, il sistema dei sentieri, dei percorsi dell’”Arco” e delle “Frecce” ([1]) dell’Alta Via del Golfo e la dorsale paesaggistica collinare, nonché i corsi d’acqua.

In questi casi, fermi restando gli adempimenti relativi agli eventuali vincoli sovraordinati e fermi restando criteri e divieti validi per le “aree sensibili”, le installazioni non sono comunque ammesse:

  • Nell’ambito dei corridoi paesistico ambientali come individuati dal Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico della Regione Liguria (Art.49 ter delle relative norme);
  • Entro il perimetro di giardini storici o territori non insediabili di particolare valore paesistico ambientale, fatto salvo il caso in cui le stesse siano ricompresse in aree SIC, per cui valgono le norme del precedente punto 1;
  • Entro una fascia di 150 metri da grotte, cavità sotterranee e manufatti di interesse storico-archeologico;
  • Entro una fascia di 30 metri dai corsi d’acqua;

le installazioni inoltre NON dovranno risultare visibili:

  • Entro una fascia di 150 metri dal tracciato identificato come “Arco dell’Alta Via del Golfo” e della Dorsale Collinare;
  • Entro un raggio di 100 metri dai sentieri identificati come “Frecce dell’Alta Via del Golfo”;
  • Entro una fascia di 30 metri dagli altri percorsi di interesse storico-ambientale;

 

A maggior garanzia dell’applicazione dei predetti indirizzi, è previsto che le istanze di installazione dovranno essere accompagnate da idonei elaborati progettuali che dimostrino, anche con fotoinserimenti, il rispetto dei medesimi.

 

Viene prevista anche una Norma transitoria, secondo la quale per gli impianti esistenti che risultino in contrasto con i presenti indirizzi, in caso di potenziamento o rinnovamento dei medesimi, le opere dovranno essere integrate da un progetto di mitigazione e compensazione ambientale da approvarsi preventivamente dal Comune.

 

b) Delocalizzazioni

 

Ai fini della tutela, della riqualificazione e valorizzazione paesaggistica e fruitiva di insediamenti e complessi di interesse storico-ambientale attualmente interessati da installazioni di impianti caratterizzati da particolare impatto paesistico, la zonizzazione individua i “Siti interessati dall’obbligo di delocalizzazione” di tali impianti.

Sussiste l’interesse e la volontà dell’Amministrazione a favorire la restituzione a un riutilizzo pubblico di dette strutture (per lo più forti militari), che presuppone l’allontanamento degli impianti di trasmissione, fortemente impattanti.

Per tali ragioni, il piano prevede che dall’approvazione del regolamento gli impianti che si trovano attualmente in queste condizioni dovranno essere rimossi e trasferiti in siti alternativi in siti individuati dai gestori. In questo caso, dato il rilevante effetto di miglioramento ambientale conseguibile con la rimozione di tali impianti, per l’individuazione dei siti di rilocalizzazione degli impianti rimossi il Comune potrà valutare, sulla base di un adeguato studio di inserimento paesistico-ambientale, motivate deroghe ai limiti di cui all’art.5, fermi restando i vincoli sovraordinati.

Negli attuali siti saranno ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria.

La delocalizzazione dell’impianto implica l’obbligo di completo smantellamento dell’impianto preesistente e delle relative strutture e di ogni altra opera accessoria.

A garanzia della rimozione dell’impianto esistente imposta dalla delocalizzazione viene richiesto un computo economico e la prestazione di relativa polizza fidejussoria.

Anche negli altri casi di dismissione di impianti esistenti è parimenti prevista l’obbligatorietà della integrale demolizione delle strutture.

 

c) Norme per la mitigazione degli impatti per opere di infrastrutturazione e opere accessorie necessarie

Alla normativa di carattere generale devono essere aggiunte prescrizioni finalizzate al contenimento dell’impatto che deriva dalla realizzazione di opere infrastrutturali (in particolare strade di accesso agli impianti) e accessorie.

Per quanto riguarda la realizzazione di nuove strade di accesso agli impianti, queste, dovranno essere di larghezza non superiore a 2,50 ml. comprese le cunette laterali, dovranno essere mantenute a fondo naturale e realizzate con tecnologie di tipo naturalistico se in aree prive di terrazzamenti con muri in pietra;

Dovranno essere realizzate con muri di contenimento di altezza non superiore a 2,00 ml., con paramento in pietra a faccia vista a corsi orizzontali e giunti profondi in tutto simile ai muri a secco tradizionali nel caso di intervento in “aree coltivate” o in altre aree dove siano presenti terrazzamenti con muri in pietra;

Nelle “aree coltivate” i bordi delle strade dovranno essere piantumati con essenze arboree locali ogni 4 metri lineari.

Nel caso di pendenze superiori al 10% è reso possibile utilizzare asfalti di tipo ecologico e permeabili.

I locali tecnici dovranno essere interrati e di dimensioni massime di 24 mq per ogni sistema di antenne.

Elemento qualificante di questa norma è che le strade realizzate per l’accesso alle strutture dovranno assolvere anche a funzioni di uso pubblico limitatamente ad esigenze di tutela della pubblica sicurezza e incolumità, ad esempio potranno rendersi particolarmente utili nella tutela dell’ambiente in caso di incendio.

d) Impatti sanitari

 

Venendo in particolare agli aspetti di protezione sanitaria, si sottolinea come le situazioni critiche sono note agli Uffici comunali, per essere state oggetto di esposti, verifiche e misurazioni.

In particolare, le maggiori criticità sono state riscontrate da sempre relativamente agli impianti di emissione radio-televisive, in quanto eserciti a potenze più elevate.

E’ infatti ben nota la situazione di addensamento e addirittura di superamento dei limiti di legge che si è venuta a determinare in corrispondenza di alcuni siti destinati ad antenne radio-televisive situate sul monte Parodi e in via Parodi. Riguardo questa particolare situazione già il piano precedente aveva infatti intuito che la situazione di fatto avrebbe potuto determinare delle situazioni difficili da gestirsi e ne aveva quindi previsto la delocalizzazione in un altro sito, già individuato e posto in loc. la Castellana.

Tale delocalizzazione e sfoltimento si è puntualmente verificata, di tal ché ad oggi un elevato numero degli impianti che precedentemente erano situati nel sito con maggiore addensamento e più elevati valori di campo elettrico, sono stati trasferiti nella nuova sede, realizzando quindi lo scopo previsto.

Anche per quanto concerne le stazioni radio base utilizzate nella radiotelefonia, le situazioni di maggior criticità sono già state individuate e sono oggi ben conosciute.

Relativamente a tale problematica, però, il limite di campo fissato dalle norme non è in alcun caso mai stato superato, ma solo avvicinato.

Le postazioni in cui questo ultimo accadimento si è verificato, sono la zona intorno alla stazione di Via Carpenino e quella dislocata nell’area posta all’angolo della Piazza Europa, lato viale Italia.

E’ utile ricordare che in ogni caso, per le installazioni di nuovi impianti e anche per semplici modifiche, la situazione di conformità sotto i profili protezionistici è stata e sarà comunque garantita tramite l’esame da parte dell’ARPAL delle Analisi di Impatto Elettromagnetico predisposte dai gestori, come da legge.

Inoltre il piano prevede che le imprese si adoperino in attività di aggiornamento tecnologico, utilizzando le più avanzate tecnologie e le migliori conoscenze disponibili, al fine di ridurre al minimo l’esposizione della popolazione a campi elettromagnetici.

2.2 Valutazione di coerenza interna

2.3.2 Esplicitazione di tutti i possibili punti di interazione (positivi, negativi, incerti) tra gli obiettivi di piano e gli

obiettivi di sostenibilità adottati, evidenziando gli aspetti su cui concentrare particolarmente l’attenzione al

fine di rendere il disegno complessivo del Piano coerente (nota: questa fase del lavoro si può realizzare

facendo riferimento alla tecnica di matrici di confronto).

 

Alla luce del metodo utilizzato, che disciplina l’insediamento degli impianti a partire dalla tutela delle aree a diversa sensibilità territoriale e ambientale si può ritenere che il piano ponga tutte le condizioni per ridurre al minimo gli impatti sulle risorse paesistico-ambientali esistenti. Per di più, imponendo la delocalizzazione di alcune aree di installazioni esistenti, come il Forte Parodi, bene monumentale e oggetto di valorizzazione sotto il profilo urbanistico-territoriale, e l’aggregato storico del Bersedo in località la Foce, a tutela delle abitazioni esistenti, il piano procede verso un risanamento di situazioni esistenti in contrasto con i valori assunti a riferimento nello sviluppo della disciplina. Infine, la normativa prevede espressamente che nel caso di intervento su installazioni già esistenti che si pongano in contrasto con la nuova disciplina sono necessari interventi di mitigazione paesistico-ambientale.

Si può pertanto ritenere, anche alla luce del perseguimento di un obiettivo di miglioramento della situazione esistente, oltreché di limitazione e controllo dello scenario futuro, che le interazioni tra gli obiettivi di piano e gli obiettivi di sostenibilità siano da assumersi in ogni caso come positive.