1. Ogni progetto edilizio di ristrutturazione urbanistica, di nuova costruzione e ricomposizione urbana di cui ai precedenti Art.li 6 e 15, deve prevedere la sistemazione del verde pertinenziale ove previsto dalle presenti norme, con la rilevazione su apposita planimetria, corredata da documentazione fotografica, delle eventuali zone alberate. I progetti dovranno essere corredati di tutte le opere di sistemazione previste, in particolare:
- gli interventi riguardanti il suolo dovranno essere studiati in maniera da rispettare le alberature di alto fusto eventualmente esistenti, nonché tutte le specie pregiate, avendo particolare cura di non offenderne gli apparati radicali;
- le alberature dovranno essere rilevate e indicate su apposita planimetria, riportando il loro stato fitosanitario;
2. Nei giardini/pertinenze private e nelle aree di cessione previste per gli interventi nc2 e ru3 dovranno essere conservate le essenze arboree esistenti di alto fusto di pregio. Nelle aree libere , siano esse pertinenziali o aree di cessione, dovranno complessivamentedovranno essere posti a dimora nuovi alberi di alto fusto nella misura minima di 2 piante ogni 100 mq di superficie non coperta, oltre ad essenze arbustive nella misura di 4 gruppi per ogni 100 mq di superficie non coperta. La scelta delle essenze per le alberature di alto fusto deve avvenire al minimo dell'80% nella gamma delle essenze appartenenti alle associazioni vegetali locali. Le piante d’alto fusto messe a dimora non devono essere di altezza inferiore a ml. 2-2,50.
3. Nelle sistemazioni ambientali dei giardini/pertinenze private sono ammessi:
- gazebo di superficie max. mq. 25;
- i pergolati di superficie coperta max mq. 25;
- forni e legnaie purché di superficie coperta inferiore a mq. 3,00 con altezza in gronda di ml. 2,20;
- vasche e piscine ad uso privato o condominiale;
- attrezzature sportive all’aperto.
4. Le nuove alberature dovranno essere disposte in modo da creare degli spazi unitari e comunque opportunamente collegati fra di loro, in rapporto specialmente ai fabbricati e alle relative visuali. Le distanze delle alberature dai confini di proprietà sono regolate dall'art. 892 del Codice Civile.
5. L'abbattimento di alberature su suolo pubblico è consentito solo in caso di pubblica utilità, interesse pubblico o pericolo naturale. L'abbattimento di alberature su aree private è consentito, previo nulla osta comunale, per motivate ragioni (pericolo, danni a strutture, linee telefoniche, elettriche ecc.).
6. E' vietato rendere impermeabili, con pavimentazioni o altre opere edilizie, le aree di pertinenza delle alberature. Qualora le essenze arboree vengano inglobate in un conglomerato nella fase di sistemazione di un marciapiede o di un’area cortilizia, la superficie scoperta attorno alla pianta non può essere inferiore ad un metro quadro.
7. Sui manufatti pertinenziali presenti all’interno del lotto di proprietà, sono previsti i seguenti interventi:
a) per i fabbricati pertinenziali di edifici in ambito di conservazione che non risultino tra quelli già classificati nell’elaborato P6, per i quali sono fatti salvi gli interventi di cui all’art. 12,sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia r1 e r4 e r5;
b) per i fabbricati pertinenziali di edifici in ambiti di riqualificazione in area urbanizzata oltre agli interventi di ristrutturazione edilizia r1 e r4, è anche consentita la demolizione e ricostruzione a parità di SUL e Volume mantenendo la destinazione di tipo pertinenziale (garages, cantina, magazzino, annesso) non residenziale, con possibilità di spostamento all’interno del lotto;
8. In tutti gli ambiti di riqualificazione urbana è consentita la costruzione di garage quale pertinenza del fabbricato di civile abitazione qualora risulti, da apposita documentazione fotografica e da dichiarazione del tecnico progettista, l'inesistenza sull'area di altri manufatti accessori. La presenza del vano o piano completamente e naturalmente interrato o seminterrato esclude la costruzione di garage e viceversa. La superficie dei manufatti da destinare a garages non dovrà eccedere le previsioni della L. 122/89 ed avere un'altezza in gronda non superiore a ml. 2,20. La copertura dovrà essere a capanna o padiglione con pendenza massima del 30%. Potrà essere consentita una copertura di forma diversa per ragioni di compatibilità architettonica con i manufatti edilizi circostanti. Sono esclusi i materiali di tipo "prefabbricato", sia per la copertura che per le strutture perimetrali e le finiture esterne.
9 . Il rispetto delle presenti prescrizioni è condizione necessaria per il rilascio dell'abitabilità e/o agibilità.
10. In territorio urbano ed extraurbano, fermo restando quanto previsto all’art. 20 comma 7, sia negli ambiti di conservazione, sia negli ambiti di riqualificazione, non sono ammessi interventi per la realizzazione di manufatti interrati diversi da quelli ammessi dalla L. 122/’89 e da quelli di cui all’art. 20 comma 7, ancorché questi non costituiscano superficie utile ai sensi del comma 2 dell’art. 3 delle presenti norme.