1. Il PUC utilizza le seguenti definizioni urbanistiche ed ecologiche:
- St Superficie territoriale; è la superficie perimetrata nelle planimetrie del PUC, nella quale lo stesso si attua mediante Progetto Urbanistico Operativo (PUO) comprendente, oltre alle aree private, le aree pubbliche e di uso pubblico incluse quelle della viabilità di progetto;
- Cu Carico urbanistico; l'impegno complessivamente indotto sul sistema delle infrastrutture della mobilità da parte delle attività insediate e da insediare. Dal punto di vista parametrico il Cu viene identificato dagli standard di parcheggio, pubblici e privati;
- Se Superficie edificabile; zona all'interno della quale è concentrata l'edificabilità consentita nei Distretti di Trasformazione;
- Ve Verde privato con valenza ecologica; zona destinata a verde privato, attrezzata a verde (prato, arbusti, alberi di alto fusto);
- Ac Area di cessione compensativa; zona da cedere interamente al Comune o da vincolare all’uso pubblico per servizi e attrezzature pubbliche all'interno dei Distretti di Trasformazione;
- Sf Superficie fondiaria; è la superficie delle aree, a destinazione omogenea di zona, utilizzabili a fini edificatori, al netto delle strade destinate al pubblico transito (nel caso le stesse siano individuate dal PUC), formate da una o più particelle catastali confinanti o intervallate da viabilità pubblica;
- Sp Superficie permeabile; è la quota della superficie di riferimento, permeabile naturalmente in modo profondo, senza cioè la presenza di manufatti interrati;
- Sv Superficie di vendita; è l’area destinata alla vendita, al netto di muri perimetrali, compreso lo spazio destinato all’esposizione delle merci e alle attrezzature di arredo o di lavoro. Sono esclusi i depositi, magazzini, locali tecnici, scale o altro ai sensi del DL 114/98;
- Ut indice di Utilizzazione territoriale (Sul/St); la massima superficie utile Sul, espressa in metri quadrati, costruibile per ogni metro quadrato di superficie territoriale St; determina l'edificabilità nelle zone in cui l'attuazione del PUC è subordinata alla formazione di PUO;
- Uf indice di Utilizzazione fondiaria (Sul/Sf); la massima superficie utile Sul espressa in metri quadrati, costruibile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria Sf; determina l'edificabilità nei singoli lotti sia nel caso di attuazione di PUO approvati, sia nel caso di edificazione in zone soggette ad intervento edilizio diretto; esso specifica le superfici utili edificabili su ciascun lotto;
- Ip Indice di permeabilità (Sp/Sf o St); il rapporto massimo ammissibile tra la superficie permeabile Sp e la superficie di riferimento specificata dalle presenti norme;
- Sc Superficie Coperta; è la superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del fabbricato, con esclusione degli elementi aggettanti ed accessori, quali balconi, tettoie, porticati, garages, volumi tecnici;
- Rc Rapporto di copertura; esprime il rapporto percentuale fra superficie coperta Sc e superficie fondiaria Sf;
- A densità Arborea; il numero di alberi d'alto fusto da mettere a dimora per ogni metro quadrato di superficie di riferimento specificata dalle presenti norme; tale parametro sarà definito per ciascuna categoria di intervento edilizio e per ciascuna tipologia di Distretto di trasformazione;
- Ar densità Arbustiva; il numero di arbusti da mettere a dimora per ogni metro quadrato di superficie di riferimento specificata dalle presenti norme; tale parametro sarà definito per ciascuna categoria di intervento edilizio e per ciascuna tipologia di Distretto di trasformazione.
2. Il PUC utilizza le seguenti definizioni edilizie:
- Sul Superficie utile lorda
- è superficie utile lorda di un fabbricato la somma delle superfici di tutti i piani fuori ed entro terra, misurate al netto delle murature perimetrali. Dal computo della superficie utile lorda, indipendentemente dall’eventuale onerosità delle opere realizzate, sono esclusi:
- i vani scale e gli ascensori quando questi costituiscono pertinenza comune a più unità immobiliari e quelli a servizio di interi immobili non residenziali;
- i porticati pubblici e di uso pubblico;
- quelli privati fino ad un massimo del 20% della superficie utile lorda;
- le logge rientranti e i balconi fino ad una profondità e/o sporgenza di ml. 1,80 misurata dal filo esterno del fabbricato;
- i sottotetti con altezza interna al colmo inferiore a ml. 2,40 e con una altezza in corrispondenza del muro perimetrale (non considerando modeste eventuali rientranze della sagoma) tra estradosso dell’ultimo solaio di calpestio e l’intradosso del solaio di copertura inferiore a cm. 60;
- i sottotetti con altezza al colmo maggiore di ml. 2,40 per i quali l’altezza minore interna, misurata come al precedente punto, è ridotta a cm. 10;
- le centrali termiche; le cabine elettriche; i locali macchina degli ascensori anche locati su terrazzi o fuori della copertura;
- le autorimesse, le cantine e i locali
di deposito con relative vie e scale d’accesso, con un solo lato fuori terra,
interrate sui rimanenti lati e che non emergano rispetto al piano del terreno
più di
- i locali interrati come sopra definiti non costituiscono superficie utile lorda quando sono di pertinenza dei fabbricati o ad essi asserviti con atto di sottomissione e non sono conteggiati ai fini del calcolo del numero dei piani. Tale superficie deve essere dimensionata congruamente in relazione alle necessità del fabbricato; i locali interrati, quando non siano interamente destinati a parcheggio, devono rientrare nell’area di sedime del soprastante fabbricato; limitati scostamenti saranno assentibili nel limite del 10% della superficie coperta del fabbricato.
- i parcheggi a rotazione e/o pertinenziali in struttura, interrati o fuori terra;
- i parcheggi privati interrati;
- nelle aree attualmente destinate o da destinarsi ad attività legate alla cantieristica in qualsiasi zona del PUC ove queste siano possibili, sulla base di una documentata relazione sulla tipologia e sui requisiti delle attività produttive, sono escluse dal calcolo della Sul superfici relative a strutture interne a volumi esistenti o di progetto da destinarsi esclusivamente a funzioni di ricovero imbarcazioni o di supporto alle lavorazioni, e da vincolarsi a tali usi tramite apposito atto di sottomissione che ne preveda lo smantellamento a carico degli operatori in caso di cambiamento o dismissione delle attività.
- Np numero dei piani
- il numero dei piani utili fuori terra, conteggiati in corrispondenza alla porzione in cui l’edificio ha maggiore altezza, con esclusione del piano interrato;
- V volume del fabbricato
- il volume del fabbricato è calcolato ai sensi della Circ. R.L. n° 107240 del 25/5/91 e successive integrazioni del 25/6/96;
- H altezza di fabbricato
- negli interventi di ristrutturazione urbanistica e nuova costruzione di cui al successivo articolo 6, l’altezza di un fabbricato è la massima fra quelle delle varie fronti, con esclusione dell’ eventuale fronte totalmente fuori terra di interrati non costituenti Sul, misurata dal piano del terreno a sistemazione avvenuta, all’estradosso dell’ultimo solaio non computabile agli effetti della superficie utile, per gli edifici con copertura piana o inclinata che, di norma, non deve superare il 35% di pendenza, salvo i casi in cui ciò si renda necessario per particolari regole costruttive e di omogeneità tipologica con i caratteri delle coperture dei fabbricati circostanti che dovranno essere motivate ed evidenziate con idonea documentazione. Nel caso di costruzione di fabbricato su terreno acclive, in caso di realizzazione di gradonate, è ammesso il superamento su un fronte di un piano e, quindi, di ml. 3,50 rispetto all’altezza massima prescritta; per gli edifici di nuova costruzione, qualora per comprovate necessità di carattere strutturale derivanti dall’applicazione della normativa antisismica non fosse possibile rispettare i minimi requisiti di altezza interna dei locali e le altezze massime prescritte dal PUC, laddove queste non siano già soggette alle norme di flessibilità previste all’art. 6 per gli interventi nc2 o all’art. 15 per gli interventi di ricomposizione urbana, sono consentiti minimi adeguamenti del parametro di altezza, purché questi non comportino contrasti con il contesto edilizio-architettonico circostante;
- come piano del terreno si intende quello a sistemazione avvenuta. Non sono consentite modifiche artificiose e ingiustificate dei luoghi in rapporto con il contorno ambientale e costruito. La quota del terreno a sistemazione avvenuta deve:
a) nelle aree di pianura non può essere superiore a cm. 100 rispetto alla quota della strada più vicina;
b) nelle aree collinari e pedecollinari il profilo del terreno deve essere sistemato in maniera tale che la superficie dei riporti di terra per i singoli prospetti sia contenuta entro 1/3 della superficie interrata del prospetto stesso;
-l’altezza di un fabbricato esistente è invece misurata con i criteri come sopra definiti sostituendo all’estradosso dell’ultimo solaio che costituisce superficie utile, il punto di intersezione tra il solaio di copertura e il filo esterno del muro perimetrale; non sono considerate nell’altezza del fabbricato modesti manufatti, esistenti o da realizzarsi, che non costituiscono Sul (volumi tecnici, porticati, ecc.), di cui siano debitamente comprovate funzionalità o opportunità compositive.
- ai sensi dell’art.1 del DM San. 5/7/75 per gli interventi di nuova costruzione l’altezza minima interna dei locali adibiti ad abitazione non deve essere inferiore a ml. 2,70, riducibili a ml. 2,40 per i locali accessori. Per i locali delle nuove costruzioni con soffitti non orizzontali l’altezza minima interna non deve essere inferiore a ml. 2,00 e quella media a ml. 2,70;
- Unità immobiliare
- consiste in un locale o insieme di locali dotato di accesso indipendente e diretto da uno spazio pubblico (strada, piazza, ecc.), oppure da uno spazio d’uso comune o privato (cortile, scala, ballatoio, ecc.). Non costituiscono unità immobiliare ai fini della presente norma le pertinenze;
- Unità tipologica
- è così definito un organismo edilizio/edificio completo, dalle fondazioni alla copertura, o comunque una costruzione/edificio, realizzato o trasformato con interventi unitari, comprendente tutti gli elementi costruttivi, distributivi e funzionali necessari alla sua utilizzazione;
- Unità minima di intervento
- è la porzione di territorio all’interno della quale ogni trasformazione edilizia e urbanistica deve essere definita con progetto unitario, fatte salve le disposizioni derogatorie contenute nei successivi articoli;
- sottotetto
- è il volume delimitato dall’intradosso del solaio di copertura e l’estradosso dell’ultimo solaio orizzontale calpestabile misurato al filo della parete perimetrale esterna.