Art. 4 - Distanze

 1. Distanze tra fabbricati:

- in tutti gli ambiti previsti dal PUC ogni intervento deve rispettare una distanza minima di ml. 10,00 tra pareti finestrate antistanti anche nel caso di una sola parete finestrata. Le distanze tra i fabbricati sono calcolate sulla proiezione dei vari fronti del corpo di fabbrica e, tranne i casi di costruzione in aderenza, rispettando comunque una distanza minima di ml. 3,00, misurata a raggio dai vertici dei fabbricati;

- negli ambiti di conservazione in area urbanizzata le distanze minime tra i fabbricati possono mantenere quelle intercorrenti fra i volumi edificati preesistenti.  In tali casi gli eventuali ampliamenti dei fabbricati potranno essere realizzati a distanze inferiori a 10 metri purché non inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi preesistenti misurate sul prolungamento dei volumi stessi.

-        Le distanze minime tra fabbricati, fermi restando i minimi stabiliti dal Codice Civile, non sono da osservare, ai sensi dell’art. 879 del Codice Civile e in forza dell’art. 88 lettera a) punto 4) della L.R. 36/’97, nel caso in cui tra gli stessi siano interposti una piazza o una strada pubblica o di uso pubblico esistente, o da realizzarsi in quanto prevista negli elaborati P1, P4 o P7 del PUC, tenuto anche conto della flessibilità delle previsioni stabilita dalle norme di cui agli artt. 6, 15, 16 e 23, sempreché gli stessi rivestano un effettivo interesse pubblico e vengano realizzati contestualmente alle previsioni edificatorie.

2. Distanze minime tra fabbricati e strade pubbliche e di uso pubblico:

- negli ambiti di riqualificazione in area urbanizzata di cui al successivo Art. 14 e nel territorio extraurbano, gli edifici devono essere arretrati di ml. 5,00 dalle strade pubbliche, private di uso pubblico o previste dal PUC;

- nel rimanente territorio urbanizzato, gli ampliamenti dei fabbricati esistenti e i nuovi fabbricati devono rispettare le distanze dalle strade dei fabbricati esistenti adiacenti, qualora esistano allineamenti dei corpi di fabbrica che identifichino un preciso carattere di disegno urbano, o quelle individuate dagli allineamenti previsti negli ulteriori elaborati del PUC. Nei casi in cui tali elementi non siano riconoscibili deve essere rispettata la distanza minima di ml. 3,00 dalle strade. Distanze inferiori a quelle indicate sono ammesse attraverso PUO;

- nel territorio extraurbano devono inoltre essere rispettate le distanze minime nel rispetto del Codice della strada in relazione alla classificazione delle strade.

3. Distanze minime dei fabbricati dai confini di proprietà:

- in tutti i nuovi edifici la distanza minima dal confine di proprietà sarà pari alla metà dell’altezza del/dei fronti dell’edificio che prospettano verso il confine e, comunque, mai inferiore a ml. 5,00. Nel caso di parti arretrate del/dei fronti (quali attici, volumi tecnici e altro) tale distanza minima deve essere calcolata autonomamente rispetto al/ai fronti principali. Distanze inferiori sono ammesse nel caso di intervento con PUO o attraverso accordo tra proprietari confinanti;

- è ammessa la costruzione a muro cieco sul confine di proprietà a condizione che nel lotto finitimo non esistano già costruzioni prospicienti a distanza dal confine inferiore a ml. 10,00;

- è ammessa la costruzione in aderenza al confine di proprietà, anche se è preesistente una parete/porzione di parete in aderenza non finestrata o in base alla presentazione di progetto unitario per i fabbricati da realizzare in aderenza;

- le distanze dai confini si misurano a raggio dal limite esterno dei balconi e delle scale a giorno se hanno un aggetto superiore a ml. 1,40; dal muro dell’edificio negli altri casi.