Art. 8 - Mutamento della destinazione d'uso

 

1. La destinazione d'uso in atto sull'immobile o dell'unità immobiliare è quella stabilita dalla licenza o concessione edilizia, ovvero dall'autorizzazione, rilasciata ai sensi di Legge. In assenza o indeterminazione di tali atti essa è desunta da altri documenti probanti o da atto notorio.

2. Non sono considerati mutamenti di destinazione d'uso e non sono quindi assoggettati ad alcun provvedimento abilitativo espresso gli eventuali usi diversi di locali, purché non interessino più del 30% della superficie netta dell'unità immobiliare e purché non superino i 30 mq. per ogni unità immobiliare.

3. Il mutamento della destinazione relativamente agli usi appartenenti alla stessa categoria di carico urbanistico (Cu B, Cu M, Cu A) e sempre che gli stessi siano previsti dalla normativa specifica di zona, sono consentiti senza reperimento di parcheggi, alle seguenti condizioni:

a)   nel caso non si realizzino opere : senza alcun provvedimento abilitativo espresso, ma con semplice comunicazione attestante il rispetto delle ulteriori prescrizioni di PUC ;

b)   nel caso si realizzino opere : attraverso provvedimento abilitativo in rapporto al tipo di intervento edilizio, nel rispetto della normativa del Regolamento Edilizio e di Igiene pubblica.

4. Mutamenti di destinazione d’uso per categorie di carico urbanistico maggiore sono consentiti solo con il reperimento della dotazione minima differenziale di aree a parcheggio secondo le indicazioni di cui al successivo art. 9.

5. Per le nuove costruzioni ove sono previste diverse destinazioni d’uso, la dotazione minima di parcheggi dovrà essere prevista proporzionalmente alle varie destinazioni.

6. Nel caso in cui un insieme sistematico di cambi d’uso, anche se funzionali, comportino nel loro insieme il passaggio da una categoria all’altra di carico urbanistico, l’insieme degli interventi è assentibile secondo quanto previsto al precedente punto quarto.