Art. 49
Insediamenti Sparsi - Regime
normativo di MANTENIMENTO (IS-MA)
1. Tale regime si applica nei casi in cui si
riconosce l'esistenza di un equilibrato rapporto tra l'insediamento e l'ambiente
naturale o agricolo e nei quali si ritiene peraltro compatibile con la tutela
dei valori paesistico-ambientaii, o addirittura funzionale ad essa, un
incremento della consistenza insediativa o della dotazione di attrezzature ed
impianti, sempreché questo non ecceda i limiti di un insediamento sparso.
2. L'obiettivo
della disciplina è quello di mantenere le caratteristiche insediative della
zona, con particolare riguardo ad eventuali ricorrenze significative nella
tipologia e nella ubicazione degli edifici rispetto alla morfologia del
terreno.
3. Sono
pertanto consentiti quegli interventi di nuova edificazione e sugli edifici
esistenti, nonché di adeguamento della dotazione di infrastrutture, attrezzature
e impianti che il territorio consente nel rispetto delle forme insediative
attuali e sempre che non implichino né richiedano la realizzazione di una rete
infrastrutturale e tecnologica omogeneamente diffusa.