• ::FOTO REVISIONE giugno 14:01 le terrazze:entrata.jpg

Piano di organizzazione del sistema di telecomunicazione

PIANO COMUNALE DI ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DEGLI IMPIANTI PER TELERADIOCOMUNICAZIONI

Art. 1

Oggetto

Il presente Piano contiene gli indirizzi ed i criteri di organizzazione  e programmazione in materia di impianti per teleradiocomunicazioni, nonché di razionalizzazione e semplificazione delle procedure tecnico/amministrative  occorrenti per la realizzazione e modifica degli impianti.

Ne sono oggetto tutti gli impianti, i sistemi e le apparecchiature, quali stazioni radio base, per telefonia mobile, radar, wireless, impianti di emittenza radiotelevisiva che possono comportare l’esposizione della popolazione a campi elettromagnetici prodotti da sistemi di trasmissione, qualsiasi sia la loro potenza.

Gli impianti nella loro progettazione, realizzazione, manutenzione ed esercizio sono soggetti al rispetto, oltre delle disposizioni generali Statali e Regionali in materia, delle seguenti disposizioni regolamentari specifiche.

Art. 2

Obiettivi

Con il presente documento, elaborato in coerenza con i più recenti orientamenti delle normative in materia, vengono indicati gli indirizzi tesi a razionalizzare e rendere più funzionale ed attuale il sistema degli impianti di teleradiocomunicazioni, nel rispetto delle indicazioni di cui alle Leggi in materia;

Il Piano è volto ad assicurare il migliore rendimento dei servizi offerti al fine di garantire pienamente un servizio pubblico, pur nel rispetto primario delle scelte effettuate in materia di assetto del territorio e di tutela dell’ambiente.

Sia pure in conformità ai nuovi indirizzi che prevedono procedure semplificate di autorizzazione, pone una particolare attenzione ai profili relativi all’impatto territoriale e ambientale e paesaggistico degli impianti.

Art. 3

Autorizzazione nuovi impianti – SCIA – DIA – Localizzazione

La realizzazione di nuovi impianti o la modifica di esistenti ha luogo previa richiesta allo Sportello Unico per le Imprese del Comune del pertinente titolo abilitativo.

La realizzazione/modifica degli impianti di teleradiocomunicazioni di cui agli Artt. 7, 9 e 10, in quanto opere di urbanizzazione primaria, è ammessa, come sancito dall’Art. 11 della citata Legge R.L. n. 10/2012, in tutte le zone urbanistiche del territorio comunale, fatto salvo il rispetto della disciplina prevista nel presente Piano.

In particolare la localizzazione degli impianti per l’emittenza radio e televisiva deve avvenire, secondo gli indirizzi regionali, in coerenza con il “Piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiotelevisive” e nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici fissati dalle norme statali.

Tali localizzazioni devono tenere conto delle caratteristiche storiche, architettoniche, paesaggistiche e ambientali del territorio comunale.

La localizzazione degli impianti per telefonia mobile, al fine di assicurare un corretto insediamento territoriale e di minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, ha luogo nel rispetto del presente Piano di Organizzazione predisposto d’intesa con gli enti gestori.

Il presente Piano individua le aree idonee all’installazione degli impianti e quelle non ritenute tali, in funzione delle caratteristiche storiche, architettoniche, paesaggistiche e ambientali del territorio comunale.

Art. 4

Indirizzi per la localizzazione degli impianti

I nuovi impianti devono, preferibilmente, essere situati su immobili di proprietà pubblica, in area industriale e portuale: qualora tale eventualità fosse percorribile, eventuali scelte alternative devono essere tecnicamente giustificate, privilegiando in ogni caso le migliori localizzazioni che, sia pure garantendo le necessità gestionali, assicurino la minimizzazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici e la riduzione dell’impatto visivo.

Inoltre, non è consentita l’installazione di impianti di teleradiocomunicazioni su bersagli sensibili quali: scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, nidi e strutture similari che accolgano l’infanzia, ospedali, case di cura e di riposo, ogni presidio di carattere socio – sanitario,  carceri.

Art. 5

La zonizzazione: Aree idonee e Aree non idonee all’installazione degli impianti

Sulla base dei diversi caratteri di sensibilità del territorio sotto il profilo ambientale, paesaggistico storico – architettonico è stata individuata la seguente zonizzazione, come specificata nell’elaborato cartografico ALLEGATO B) finalizzata alla definizione della compatibilità delle installazioni di impianti di trasmissione radiotelevisiva, di telefonia mobile e wireless, in una prospettiva che privilegi la salvaguardia del paesaggio urbano ed extraurbano.

  1. 1. Aree a vincolo sovraordinato

Sono costituite da sistemi ambientali e singole emergenze storico-architettoniche identificate come aree parco, sistemi di interesse comunitario, singoli manufatti o complessi di valore storico o documentario per i quali operano vincoli disciplinati in base a leggi nazionali e regionali.

La realizzazione dell’intervento è subordinata al pronunciamento degli Enti gestori del vincolo, Soprintendenza ai beni architettonici, ambientali ed Enti parco secondo le disposizioni di legge.

  1. 2. Aree sensibili

Comprende il sistema di:

a) edifici, complessi e insediamenti di valore storico architettonico e ambientale presenti nel territorio urbano e collinare;

b) aree agricole anche interessate dalla presenza di terrazzamenti e aree prevalentemente naturali di particolare valore paesistico-ambientale.

Nei casi a) e b) di cui sopra, fermi restando gli adempimenti relativi agli eventuali vincoli sovraordinati,  i titoli abilitativi per gli interventi di installazione di apparati di trasmissione devono essere corredati da N.O. dell’Ufficio comunale Pianificazione Territoriale  finalizzato ad accertarne la compatibilità dell’inserimento paesaggistico.

L’ammissibilità degli interventi è comunque condizionata alla minimizzazione dell’impatto paesistico prevedendo in particolare forme di mimetizzazione e di inserimento nel contesto nel rispetto dei valori architettonici e paesistici esistenti.

Più in particolare gli interventi non potranno:

  • Se visibili dallo spazio pubblico, essere collocati sulla copertura degli edifici
  • Essere visibili dalle dorsali urbane
  • Essere collocati sui fronti di edifici classificati A1 (e non vincolati ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs.vo n. 42/2004 per i quali valgono le disposizioni di cui al precedente comma) e A2 o negli organismi di villa.
  • Impedire od ostacolare la piena visibilità degli elementi architettonici di pregio (apparati decorativi di facciata, statue, maestà, ecc.)
  • Causare danno alla vegetazione esistente, implicare il taglio di alberature ad alto fusto
  • Avere forme o colori che contrastino con l’equilibrio compositivo e cromatico delle facciate di edifici individuati come “A3” o comunque facenti parte degli “ambiti di conservazione in area urbanizzata”
  • Avere coloriture che siano in contrasto con i valori cromatici dominanti in loco
  • causare danno agli assetti paesaggistici esistenti, quali muri a secco di terrazzamenti e colture agrarie, qualificate come uliveti e vigneti, né implicare demolizioni o asportazioni degli stessi.

Al fine dell’accertamento di quanto sopra, le richieste dei titoli abilitativi dovranno essere   corredate da fotoinserimento.

3. Aree e sistemi ad elevata sensibilità

Comprende il sistema delle cavità sotterranee, i manufatti emergenti di interesse storico e archeologico, i giardini storici e le aree verdi di valore ambientale della città, il sistema dei sentieri, dei percorsi dell’”Arco” e delle “Frecce” dell’Alta Via del Golfo e la dorsale paesaggistica collinare, nonché i corsi d’acqua.

In questi casi, fermi restando gli adempimenti relativi agli eventuali Vincoli sovraordinati e fermi restando criteri e divieti validi per le “Aree sensibili” di cui al punto 2., le installazioni NON sono comunque ammesse:

  • Nell’ambito dei corridoi paesistico-ambientali definiti dal regime ISMA – CPA di cui all’Art. 49/ter delle Norme di attuazione del Piano territoriale di coordinamento paesistico;
  • Entro il perimetro di giardini storici o territori non insediabili di particolare valore paesistico ambientale, fatto salvo il caso in cui le stesse siano ricomprese in aree SIC, per cui valgono le norme del precedente punto 1;
  • Entro una fascia di 150 metri da grotte, cavità sotterranee, e manufatti di interesse storico-archeologico;
  • Entro una fascia di 30 metri dai corsi d’acqua.

Le installazioni NON dovranno risultare visibili:

  • Entro una fascia di 150 metri dal tracciato identificato come “Arco dell’dell’Alta Via del Golfo” e della Dorsale Collinare;
  • Entro un raggio di 100 metri dai sentieri identificati come “Frecce dell’Alta Via del Golfo”;
  • Entro una fascia di 50 metri dagli altri percorsi di interesse storico-ambientale;

I titoli abilitativi di installazione dovranno essere corredati da idonei elaborati progettuali che dimostrino, anche con fotoinserimenti, il rispetto delle presenti norme.

Art. 6

Delocalizzazione e dismissione di impianti radiotelevisivi

Ai fini della tutela, della riqualificazione e valorizzazione paesaggistica e fruitiva di insediamenti e complessi di interesse storico-ambientale attualmente interessati da installazioni di impianti caratterizzati da particolare impatto paesistico, la zonizzazione individua i “Siti interessati dall’obbligo di delocalizzazione” di tali impianti.

Dall’entrata in vigore del presente piano saranno ammessi sugli stessi solo interventi di manutenzione ordinaria e non saranno comunque ammesse alcune modifiche funzionali. Dato il rilevante effetto di miglioramento ambientale conseguibile con la rimozione di tali impianti , per l’individuazione dei siti di rilocalizzazione degli impianti rimossi il Comune potrà valutare, sulla base di un adeguato studio di inserimento paesistico-ambientale, motivate deroghe ai limiti di cui all’art.5, fermi restando i vincoli sovraordinati.

La delocalizzazione dell’impianto implica l’obbligo di completo smantellamento dell’impianto preesistente e delle relative strutture e di ogni altra opera accessoria.

A garanzia della rimozione dell’impianto esistente prevista dalla delocalizzazione di cui al presente articolo, dovrà essere fornito computo e relativa polizza fidejussoria a garanzia dell’effettiva rimozione.

Negli altri casi di dismissione di impianti esistenti è parimenti obbligatoria la integrale demolizione delle strutture.

Art. 7

Norme per la mitigazione degli impatti per opere di infrastrutturazione e opere accessorie necessarie

La realizzazione di nuove strade di accesso agli impianti è subordinata alle seguenti limitazioni:

I siti dovranno essere già accessibili da viabilità preesistente.

In casi eccezionali, eventuali nuove strade dovranno essere di larghezza non superiore a 2,50 ml. comprese le cunette laterali, dovranno essere mantenute a fondo naturale e realizzate con tecnologie di tipo naturalistico se in aree prive di terrazzamenti, altrimenti con muri in pietra;

Dovranno essere realizzate con muri di contenimento di altezza non superiore a 2,00 ml., con paramento in pietra a faccia vista a corsi orizzontali e giunti profondi in tutto simile ai muri a secco tradizionali nel caso di intervento in “aree coltivate” o in altre aree dove siano presenti terrazzamenti con muri in pietra;

Nelle “aree coltivate” i bordi delle strade dovranno essere piantumati con essenze arboree locali ogni 4 metri lineari.

Nel caso di pendenze superiori al 10% è reso possibile utilizzare asfalti di tipo ecologico e permeabili.    Le strade realizzate ai sensi del presente articolo dovranno assolvere a funzioni di uso pubblico limitatamente ad esigenze di tutela della pubblica sicurezza e incolumità. I locali tecnici su terreni acclivi dovranno essere interrati e di dimensioni massime di 25 mq per ogni sistema di antenne.

Art. 8

Obiettivi di qualità – Aggiornamento tecnologico – Controlli

Per ridurre al minimo l’esposizione della popolazione a campi elettromagnetici, la Società titolare dell’impianto e il gestore adottano tutte le cautele necessarie ed aggiornano gli impianti, utilizzando le più avanzate tecnologie e le migliori conoscenze disponibili.

La Società titolare dell’impianto e il gestore hanno l’onere di provare di aver adottato tutte le cautele necessarie, di fornire gli elementi sull’effettiva e concreta attitudine degli impianti a limitare l’esposizione della popolazione alle radiazioni elettromagnetiche, di fornire elementi sulla tempestività ed adeguatezza degli aggiornamenti.

L’Amministrazione si riserva il diritto di effettuare controlli senza preavviso ai gestori, sugli impianti installati per verificarne la regolarità,  utilizzando tecnici di propria fiducia.

Art. 9

Inquinamento acustico

Gli impianti dotati di shelter, impianti di condizionamento ed altri apparati potenzialmente rumorosi, devono rispettare i limiti di inquinamento acustico per le emissioni di rumore. L’obbligo di titolo abilitativo per l’installazione e l’azionamento di motori elettrici è da ritenersi assolto con la presentazione, qualora occorrente, della valutazione di impatto acustico.